Trib Forli in tema di riqualificazione di attività aziendale da agricola ad attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande

Renato Vestini segnala la sentenza n. 237/2025 del Tribunale di Forlì in peculiare fattispecie in cui gli Ispettori avevano proceduto ad una riqualificazione di attività aziendale da agricola ad attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande

Il Giudicante ha respinto l’opposizione proposta da Calafoma S.r.l., ritenendo legittimo l’avviso di addebito INPS fondato sulla riqualificazione dell’attività aziendale da agricola ad attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande. Il Giudice ha valorizzato gli esiti degli accertamenti ispettivi e la prova documentale e testimoniale, escludendo la prevalenza dell’attività agricola e la sussistenza del rapporto di connessione agrituristica previsto dalla normativa statale e regionale. Confermata, pertanto, la correttezza dell’inquadramento nel settore terziario e della conseguente pretesa contributiva, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Trib. Avellino in tema di massimale contributivo

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Avellino n. 230/2026 in tema di massimale contributivo.

La sentenza ribadisce che l’applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 dipende esclusivamente dalla data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatoria, restando irrilevante la natura o la continuità dei successivi rapporti lavorativi. Corretta, pertanto, l’esclusione del massimale nei confronti del datore di lavoro il cui dipendente risultava titolare di anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, ancorché maturata presso altra gestione (INARCASSA). Il Tribunale conferma inoltre la ritualità della notifica PEC dell’avviso bonario e l’assenza di prescrizione, valorizzando la sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID.

C. App Bologna  in fattispecie di “appello cumulativo” – Inammissibilità

Marilena Berloco segnala la sentenza n. 34/26 della Corte d’Appello di Bologna in una fattispecie di appello “cumulativo”.

La Corte Felsinea ha  dichiarato inammissibile l’appello proposto cumulativamente avverso due distinte sentenze del Tribunale di Piacenza in materia contributiva INPS, riaffermando con nettezza i limiti di ammissibilità dell’appello cumulativo e l’obbligo di specificità dei motivi ex art. 434 c.p.c.

In particolare, la Corte ribadisce che l’impugnazione con unico atto di più sentenze è consentita solo quando le decisioni, oltre a coinvolgere le stesse parti, attengano alle medesime questioni di diritto incidenti sullo stesso rapporto giuridico o sulla stessa situazione di fatto, così da giustificare una trattazione unitaria in nome dell’economia processuale. Nel caso di specie, tale presupposto è escluso, poiché i due giudizi di primo grado avevano oggetti differenti (opposizione a intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito, da un lato, e opposizione a comunicazione bonaria per contributi eccedenti il minimale, dall’altro).

La Corte rileva inoltre un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità, consistente nella mera riproposizione delle difese di primo grado, senza alcun confronto critico con la motivazione delle sentenze impugnate, in violazione dell’art. 434 c.p.c., che richiede l’indicazione puntuale dei capi censurati e delle ragioni dell’errore asseritamente commesso dal giudice di prime cure.

Particolarmente significativa è la statuizione sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenuta sussistente in ragione della pretestuosità e la natura dilatoria dell’appello, con conseguente condanna sia in favore dell’INPS sia della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione si segnala, dunque, per il rigore applicativo delle regole processuali in materia di impugnazioni, nonché per il chiaro monito agli operatori circa l’uso improprio dell’appello cumulativo e la necessità di una redazione dell’atto di gravame realmente critica e aderente alla motivazione della sentenza impugnata.

C. App Bologna  in ipotesi di tardiva opposizione ad avviso di addebito con conseguente inammissibilità dell’opposizione e preclusione per il giudice di I grado da ogni valutazione di merito (nella fattispecie, il giudice di I grado, pur dichiarando inammissibile la opposizione, aveva rideterminato le sanzioni) 

Marilena Berloco segnala la sentenza n. 657/25 della Corte d’Appello di Bologna in una in ipotesi di tardiva opposizione ad avviso di addebito con conseguente inammissibilità dell’opposizione e preclusione per il giudice di I grado da ogni valutazione di merito (nella fattispecie, il giudice di I grado pur dichiarando inammissibile la opposizione aveva rideterminato le sanzioni) 

La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello dell’INPS e riforma parzialmente la sentenza di primo grado, affermando il principio secondo cui la tardiva opposizione all’avviso di addebito comporta l’irretrattabilità del titolo esecutivo in tutte le sue componenti, comprese le sanzioni civili applicate dall’Istituto.

Secondo la Corte, il superamento del termine perentorio di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 determina l’inammissibilità dell’opposizione e preclude al giudice ogni valutazione di merito, non solo in ordine all’esistenza del credito contributivo, ma anche in relazione al regime sanzionatorio adottato dall’INPS. Ne consegue che il giudice di primo grado, una volta accertata la tardività dell’opposizione, non avrebbe potuto rideterminare le sanzioni applicate, né distinguere tra omissione ed evasione contributiva.

La Corte chiarisce altresì che la qualificazione formale della domanda (ricorso ex art. 442 c.p.c. anziché opposizione ex art. 617 c.p.c.) è irrilevante, dovendosi avere riguardo al petitum sostanziale e non allo schema processuale prescelto, al fine di evitare elusioni dei termini decadenziali previsti dalla legge.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che attribuisce all’avviso di addebito non opposto tempestivamente carattere definitivo e non più sindacabile in sede giudiziale, ribadendo la centralità del rispetto dei termini di impugnazione quale presidio di certezza dei rapporti contributivi. La compensazione delle spese del doppio grado è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla buona fede del contribuente, rimasta tuttavia giuridicamente irrilevante ai fini dell’esame del merito.

C App Bologna in tema di decorrenza della pensione anticipata in ipotesi di regolarizzazione contributiva successiva alla iniziale domanda

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 660/25 in tema di decorrenza della pensione anticipata in ipotesi di regolarizzazione contributiva successiva alla iniziale domanda.

La Corte Felsinea ha  confermato il rigetto della domanda di pensione anticipata proposta dall’assicurata, ribadendo il principio secondo cui, in caso di carenza del requisito contributivo al momento della domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico non può che coincidere con il primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva, anche se i contributi versati tardivamente si riferiscono a periodi pregressi.

La Corte ha escluso che possano assumere rilievo, ai fini dell’anticipazione della decorrenza, circolari o messaggi operativi INPS invocati dall’appellante (in particolare il messaggio n. 29901/2007), ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tali atti hanno natura meramente interna e non possono né derogare alla legge né fondare situazioni di legittimo affidamento in contrasto con il dato normativo (richiamo a Cass. civ., sez. lav., n. 32/2020).

Richiamando il quadro normativo di riferimento (L. n. 153/1969; D.P.R. n. 488/1968, come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 355/1989), la Corte afferma che, qualora i requisiti pensionistici siano perfezionati nelle more del procedimento amministrativo o del contenzioso, la prestazione spetta comunque solo dal momento in cui il diritto risulta integralmente maturato, e non dalla data della domanda originaria respinta.

Viene altresì ritenuto inconferente il motivo di appello fondato sulla pretesa erroneità del richiamo giurisprudenziale operato dal Tribunale, osservandosi che il riferimento a precedenti di legittimità, seppur non perfettamente sovrapponibili, risulta comunque coerente con la ratio interpretativa comune agli istituti previdenziali coinvolti.

La sentenza si colloca dunque nel solco di un orientamento rigoroso, volto a escludere effetti “premiali” del versamento tardivo dei contributi, confermando che la regolarizzazione consente il perfezionamento del diritto ma non legittima una decorrenza anteriore rispetto al momento in cui tutti i presupposti risultano effettivamente integrati.

C App Bologna in fattispecie di NASpI anticipata

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 618/25 in fattispecie di NASpI anticipata”.

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da un percettore di NASpI anticipata condannato alla restituzione dell’indennità per indebito previdenziale, riaffermando un’interpretazione rigorosa dell’art. 8 del d.lgs. n. 22/2015 in materia di autoimprenditorialità.

La controversia trae origine dall’anticipazione della NASpI concessa per la sottoscrizione di una quota di capitale in una cooperativa di produzione e lavoro. Nel corso del periodo teorico di godimento della prestazione, l’interessato aveva tuttavia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con una diversa cooperativa, sostenendo di aver trasferito a quest’ultima – su richiesta delle società coinvolte – le medesime risorse già impiegate per il primo conferimento.

La Corte conferma la decisione di primo grado, chiarendo che la NASpI anticipata è funzionalmente e causalmente vincolata allo specifico progetto imprenditoriale indicato e valutato ex ante dall’INPS. Ne consegue che non è consentito al beneficiario reimpiegare liberamente la somma percepita in iniziative diverse o successive, quand’anche collegate sotto il profilo economico od organizzativo, pena la vanificazione della ratio della norma.

Sotto il profilo probatorio, la Corte ribadisce che, sebbene l’accipiens debba provare i presupposti dell’erogazione dell’anticipazione, incombe su di lui l’onere di dimostrare la piena continuità e identità del progetto imprenditoriale finanziato, onere non assolto nel caso di specie. È ritenuta insufficiente, in tal senso, sia la produzione di un accordo transattivo privo di riscontri oggettivi, sia la mera richiesta di restituzione della quota sociale alla cooperativa originaria.

Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale in cui la Corte evidenzia il rischio di condotte elusive o frodatorie, che deriverebbe da un’interpretazione estensiva della disciplina, idonea a consentire il frazionamento o la riallocazione discrezionale dell’indennità anticipata durante il periodo teorico di spettanza.

In conclusione, la sentenza si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare la finalità pubblicistica della NASpI anticipata, confermandone la natura di misura eccezionale e strettamente vincolata al progetto dichiarato, con conseguente obbligo restitutorio in caso di rioccupazione subordinata presso soggetti diversi da quello originariamente indicato.

C App Bologna in tema decorrenza anticipata della pensione di anzianità “Quota 102”

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 615/25 in tema decorrenza anticipata della pensione di anzianità “Quota 102”.

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’INPS e rigettato la domanda dell’assicurato volta ad ottenere la decorrenza anticipata della pensione di anzianità “Quota 102”, affermando il principio della centralità e vincolatività del contenuto della domanda amministrativa.

La Corte ha escluso che l’erronea individuazione della prestazione richiesta possa essere qualificata come mero errore formale emendabile d’ufficio dall’Istituto, rilevando come la pensione “Quota 102” presenti presupposti ulteriori e distinti rispetto alla pensione anticipata ordinaria, tra cui l’assunzione preventiva di specifici vincoli (in particolare il divieto di svolgimento di attività lavorativa). Ne consegue l’impossibilità di una riqualificazione postuma della domanda sulla base di una presunta volontà sostanziale del richiedente.

Viene ribadito che la domanda di pensione costituisce atto in senso stretto, i cui effetti sono predeterminati dalla legge, sicché l’INPS non può sostituirsi all’assicurato nella scelta della prestazione, né erogare un trattamento diverso da quello espressamente richiesto, ancorché astrattamente più favorevole. Ogni diversa interpretazione, secondo la Corte, comprometterebbe la stabilità del sistema previdenziale e i vincoli di finanza pubblica.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che distingue nettamente tra perfezionamento del diritto a pensione e decorrenza del trattamento, ancorata necessariamente alla presentazione di una domanda conforme ai requisiti normativi (richiamo, tra l’altro, a Cass. n. 17083/2004; Cass. n. 5482/2012; ord. n. 30650/2024). Eventuali disfunzioni procedimentali o ritardi istruttori possono semmai fondare pretese risarcitorie, ma non incidono sulla decorrenza della prestazione.

C App Bologna in tema di efficacia interruttiva della prescrizione della notifica a mezzo PEC

Roberta Lezzi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 9/2026 in tema di efficacia interruttiva della prescrizione della notifica a mezzo PEC

La Corte Bolognese ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento fondata su crediti contributivi INPS, ribadendo principi ormai consolidati in tema di notifica degli atti della riscossione mediante PEC e deposito telematico ex art. 60, co. 7, d.P.R. 600/1973 (oggi art. 60-ter).

Il giudizio ruota attorno all’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, che l’appellante assumeva non validamente interrotta per asseriti vizi delle notifiche degli atti interruttivi, in particolare per la mancata prova della ricezione della raccomandata successiva al deposito telematico su InfoCamere.

La Corte respinge integralmente il gravame, valorizzando una lettura letterale e funzionale della norma:

– il secondo tentativo di notifica via PEC è richiesto esclusivamente in caso di casella satura, e non anche in caso di indirizzo PEC invalido o inattivo;

– qualora la notifica avvenga mediante deposito telematico e pubblicazione su InfoCamere, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio è sufficiente l’invio della raccomandata informativa, risultando irrilevante il suo esito e, quindi, la prova dell’effettiva ricezione da parte del destinatario.

In tale contesto, la Corte ribadisce che, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione, la notifica si considera perfezionata per il destinatario nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito InfoCamere, con conseguente idoneità dell’atto a produrre effetti interruttivi.

Di particolare rilievo è il richiamo alla giurisprudenza interna della stessa Corte d’Appello di Bologna (sentt. nn. 511/2024 e 16.1.2025, n. 459/2023), che esclude in modo netto la necessità della ricezione della raccomandata quale presupposto di efficacia della notifica ex art. 60, co. 7, d.P.R. 600/1973, rafforzando così un orientamento rigoroso e favorevole all’Amministrazione.

In conclusione, la decisione si segnala per la chiarezza con cui afferma che la sequenza PEC – deposito telematico – pubblicazione – invio della raccomandata è sufficiente, se correttamente documentata, a interrompere la prescrizione dei crediti contributivi, ridimensionando sensibilmente le possibilità difensive fondate su vizi meramente formali della fase finale della notifica.

Trib Modena in tema di pagamento anticipato di ferie, quote di tredicesima mensilità, quote di TFR e permessi vari – Sistema della cd. “Paga globale” – Necessità di prova d analitica e specifica, lavoratore per lavoratore da parte della ditta datrice di lavoro

Giuseppe Basile segnala la sentenza n. 1097/25 del Tribunale di Modena in una peculiare fattispecie che ha ad oggetto il sistema della Cd. “Paga Globale” adottato dalle imprese.

La sentenza è  interessante ed utile su un punto nuovo che si sta incontrando sempre più spesso in questa tipologia di cause.

Molte società appaltatrici, spesso cooperative, generalmente “strette” nella morsa dei risicati compensi erogati dalle grandi società committenti a remunerazione dei servizi ricevuti, stanno utilizzando un “sistema” di pagamento in favore dei propri lavoratori che mensilmente ricomprende anche quote di ferie, quote di TFR, permessi retribuiti (è il famoso sistema della “paga globale”, così denominato, spesso, in molte di queste controversie).

Per evitare di trovarsi – in caso di cessazione improvvisa del rapporto di appalto – senza la liquidità necessaria per pagare retribuzioni e oneri accessori pretese dai lavoratori all’indomani della chiusura dei rapporti di lavoro, queste ditte hanno preso l’abitudine di pagare sempre, mensilmente, le ferie che maturano mese per mese,  le quote di tredicesima maturate mese per mese (1/12 di tredicesima ogni mese) e i permessi retribuiti previsti dal CCNL prima ancora che questi vengano richiesti e goduti. 

Per tutto l’importo, le ditte pagano la contribuzione.

Quando poi, in un mese qualsiasi, successivo al pagamento già avvenuto di quei permessi, questi vengono effettivamente goduti, le ditte scrivono sul LUL “assenza non retribuita” : e a questo punto gli ispettori, basandosi su questa dicitura che rinvengono sul LUL e che ovviamente fa prova contro la ditta, addebitano la contribuzione, disconoscendo queste assenze dichiarate come non retribuite.

In realtà quella dicitura è errata: si tratta di assenze per permessi già preventivamente retribuiti.

I legali della società committente (solidale) contestano questo addebito, dicendo che questa pretesa contributiva produrrebbe un pagamento duplicativo di una contribuzione già pagata (“perché dobbiamo pagare due volte?”), ma su questo punto il Tribunale di Modena ha sentenziato che la prova di questo previo pagamento deve essere analitica e specifica, lavoratore per lavoratore, busta paga per busta paga, e non può essere provata “a campione”, cioè depositando qualche busta paga relativa solo a qualcuno dei lavoratori: buste paga, peraltro, da cui emerge “un’indicazione sempre diversa dell’entità dei permessi, circostanza che cozza evidentemente con la tesi dell’attribuzione in misura fissa”  (sentenza, pag. 13).

Trib Forlì in materia di CCNL applicabile in ipotesi di appalto di trasporto e smaltimento rifiuti

Renato Vestini segnala la sentenza n. 18/26 del Tribunale di Forlì in una peculiare fattispecie di CCNL applicabile in ipotesi di appalto di trasporto e smaltimento rifiuti.

Si allega la nota a sentenza redatta dal dott. Giuseppe Seminerio, praticante avvocato INPS presso Ufficio Legale di Forlì.

Accertamento negativo obblighi contributivi da verbale ispettivo – L’inderogabilità del trattamento economico del settore negli appalti pubblici – Il ruolo delle cooperative sociali – La responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/03.

Sentenza del Tribunale di Forlì n. 18/2026 (pubbl. 21.01.2026)

IL CCNL APPLICABILE E LA TUTELA DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEGLI APPALTI

1. Il contrasto tra CCNL “di categoria” e CCNL “di settore”

Il nucleo della controversia riguarda l’opposizione di CCILS ONLUS a un verbale ispettivo dell’INPS che con i suoi ispettori aveva contestato l’applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali per i lavoratori impiegati in un appalto di igiene urbana (mansioni di spazzamento/smaltimento/raccolta//trasporto rifiuti urbani) affidato da Hera S.p.A.. Secondo l’Istituto, la cooperativa avrebbe dovuto garantire i minimi salariali del CCNL Servizi Ambientali (FISE-Assoambiente/Utilitalia), significativamente più elevati.

Il Tribunale chiarisce che, sebbene esista un principio generale di libertà nella scelta del contratto collettivo, tale libertà trova un limite invalicabile nelle norme che regolano gli appalti pubblici. In particolare, l’art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) impone che al personale impiegato negli appalti sia applicato il contratto collettivo “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. Nel caso di specie, l’attività di raccolta e trasporto rifiuti è propria del settore ambientale, non di quello puramente sociale.

Il Tribunale, confermando l’orientamento di legittimità, stabilisce che l’indicazione di un determinato CCNL negli atti di gara è legittima e non viola la libertà sindacale (art. 39 Cost.). Sul punto, la recente sentenza richiama Cass. n. 12279/2025, la quale chiarisce che tale indicazione non assegna efficacia erga omnes al contratto, ma lo assume come parametro per garantire un trattamento adeguato.

Inoltre, l’obbligo di applicare minimi salariali non inferiori a quelli di settore è qualificato come contratto a favore di terzo (i lavoratori), i quali, quindi, acquisiscono un diritto soggettivo verso il datore di lavoro. Questo principio, come indicato in sentenza, è un “indirizzo risalente e recentemente ribadito” (Cass. n. 18686/2020, che cita a sua volta Cass. n. 3640/1981 e Cass. n. 13834/1991).

2. La “Lex Specialis” di gara come fonte di obbligazioni

Un punto chiave della sentenza è il valore attribuito ai Capitolati Speciali d’Appalto predisposti da Hera S.p.A.. Tali documenti contenevano clausole esplicite che obbligavano le imprese esecutrici ad assicurare un trattamento economico non inferiore a quello del CCNL Servizi Ambientali. Il Giudice definisce queste clausole come “clausole sociali” che configurano un contratto a favore di terzi (i lavoratori), i quali acquisiscono un diritto soggettivo ai minimi salariali di settore. Il Tribunale sottolinea che tali clausole non violano l’art. 39 della Costituzione, poiché non impongono un’efficacia erga omnes del CCNL, ma lo utilizzano come parametro di riferimento per garantire trattamenti adeguati ed evitare fenomeni di dumping contrattuale.

IL RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E I LIMITI DELLA DEROGA

3. Funzione sociale e concorrenza

La difesa della cooperativa invocava la propria natura mutualistica e la funzione sociale (art. 45 Cost.) per giustificare la deroga al CCNL di settore. Il Tribunale, tuttavia, ribadisce che le cooperative devono comunque garantire trattamenti economici non inferiori ai contratti leader della categoria (Cass. n. 4951 del 2019, in relazione alla sentenza n. 51/2015 della Corte Cost.).

La sentenza sottolinea che non esiste una “deroga generalizzata” per le cooperative (Cass. n. 12279/2025), poiché la legislazione prevede già strumenti specifici come gli appalti riservati (art. 112 D.Lgs. 50/2016) per l’inclusione dei disabili.

4. L’interpretazione restrittiva dell’art. 8 bis CCNL di settore

La difesa di CCILS e del Consorzio CFA si basava su una clausola di deroga presente nel CCNL di settore (art. 8 bis), che consentirebbe alle cooperative di applicare il proprio contratto per una quota di attività. La sentenza rigetta questa interpretazione, precisando che:

  • La deroga riguarda esclusivamente il personale svantaggiato (disabili o soggetti emarginati) ai sensi della L. 381/91.
  • Per il personale “normodotato”, resta fermo il diritto al trattamento del settore di riferimento.

Eventuali lettere di chiarimento della stazione appaltante che ipotizzavano deroghe più ampie sono state dichiarate inidonee a modificare la lex specialis (bando e capitolato), avendo solo funzione specificatrice.

IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E IL REGRESSO

5. Hera S.p.A. e la qualità di “Ente Aggiudicatore”

Un profilo di grande interesse riguarda la posizione di Hera S.p.A., che contestava l’applicabilità nei propri confronti della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003. Il Tribunale conferma che Hera, pur essendo una società a partecipazione pubblica, agisce come soggetto privato “ente aggiudicatore”. Di conseguenza, non beneficia del divieto di solidarietà previsto per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) e risponde solidalmente con l’appaltatore per i contributi omessi. La sentenza chiarisce che il regime di solidarietà applicabile è quello vigente al momento dell’esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. n. 34982/2021).

Hera sosteneva che la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006) escludesse la solidarietà prevista per i privati. Il Tribunale rigetta la tesi, citando Cass. n. 15432/2014, la quale evidenzia che le due discipline (Codice Contratti e tutela del lavoro) operano su piani diversi e possono concorrere (Cass. n. 10731/2016, Cass. n. 19339/2018, Cass. n. 8955/2017).

Nello specifico, per le società partecipate che agiscono come “enti aggiudicatori”, la solidarietà è pienamente operativa (Cass. n. 32867/2023 e Cass. n. 12178/2025).

6. Il Consorzio CFA come sub-committente

Anche il Consorzio Formula Ambiente (CFA) viene dichiarato responsabile in solido. Il Giudice chiarisce che il rapporto tra un consorzio aggiudicatario e la propria consorziata esecutrice (CCILS) deve essere qualificato come subappalto. Citando Cass. n. 24368/2017, si afferma che il consorzio deve essere considerato alla stregua di un sub-committente, rientrando pienamente nella garanzia solidale verso i dipendenti. Questa interpretazione è confermata da Cass. n. 40782/2021, che individua nelle consorziate le “vere appaltatrici” protette dalla norma.

7. Ripartizione interna del debito, “regresso anticipato” e “Culpa in Vigilando”

In un passaggio innovativo, il Tribunale affronta il tema del regresso tra i coobbligati. Invece di porre l’intero debito a carico del datore di lavoro formale (CCILS), il Giudice ripartisce l’obbligazione in parti uguali (33% ciascuno) tra CCILS, CFA ed Hera. La ragione risiede nella “culpa in vigilando” di Hera: la stazione appaltante, pur avendo imposto il CCNL corretto nei contratti, non ha esercitato i necessari controlli sulla conformità delle retribuzioni effettivamente erogate. Questa omissione ha avuto un’incidenza causale pari a quella dell’inadempimento del datore di lavoro. Viene ammesso il “regresso anticipato”, consentendo ai coobbligati di accertare le quote di responsabilità interna prima ancora del pagamento. Tale possibilità, fondata su esigenze di economia processuale, è supportata da Cass. n. 13087/2010, che distingue tra l’azione cognitiva di regresso (ammissibile subito) e quella esecutiva (possibile solo dopo il pagamento).

8. Il Beneficio della Preventiva Escussione

Il Tribunale riconosce ad Hera il diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CCILS e CFA, ma solo per i crediti maturati fino al 16 marzo 2017, data antecedente all’abrogazione della norma ad opera del D.L. 25/2017. In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 444/2019), la modifica non è retroattiva. Pertanto, il beneficio sussiste solo per i crediti maturati fino al 16 marzo 2017, data individuata come momento di maturazione del credito (Cass. n. 4237/2019). Tale beneficio opera però solo in fase esecutiva e non impedisce all’INPS di ottenere il titolo contro la committente. Infine, viene esclusa la responsabilità di altre società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Ciclat, Astra), poiché l’INPS non aveva formulato domande dirette contro di esse, rendendo la loro chiamata in causa una mera istanza di garanzia non estensibile automaticamente.

9. Considerazioni conclusive

Il Tribunale rigetta i ricorsi delle società e conferma il debito contributivo da versare all’INPS. La sentenza, facendo leva su un solido impianto di pronunce della Corte di Cassazione, ribadisce che la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, anche attraverso l’obbligo di applicazione del CCNL di settore, prevale sull’autonomia privata e sulle peculiarità del sistema cooperativo, ponendo in capo alla stazione appaltante un onere di vigilanza che, se omesso, determina una ripartizione pro quota del debito contributivo.