Renato Vestini segnala la sentenza n. 18/26 del Tribunale di Forlì in una peculiare fattispecie di CCNL applicabile in ipotesi di appalto di trasporto e smaltimento rifiuti.
Si allega la nota a sentenza redatta dal dott. Giuseppe Seminerio, praticante avvocato INPS presso Ufficio Legale di Forlì.
Accertamento negativo obblighi contributivi da verbale ispettivo – L’inderogabilità del trattamento economico del settore negli appalti pubblici – Il ruolo delle cooperative sociali – La responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/03.
Sentenza del Tribunale di Forlì n. 18/2026 (pubbl. 21.01.2026)
IL CCNL APPLICABILE E LA TUTELA DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEGLI APPALTI
1. Il contrasto tra CCNL “di categoria” e CCNL “di settore”
Il nucleo della controversia riguarda l’opposizione di CCILS ONLUS a un verbale ispettivo dell’INPS che con i suoi ispettori aveva contestato l’applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali per i lavoratori impiegati in un appalto di igiene urbana (mansioni di spazzamento/smaltimento/raccolta//trasporto rifiuti urbani) affidato da Hera S.p.A.. Secondo l’Istituto, la cooperativa avrebbe dovuto garantire i minimi salariali del CCNL Servizi Ambientali (FISE-Assoambiente/Utilitalia), significativamente più elevati.
Il Tribunale chiarisce che, sebbene esista un principio generale di libertà nella scelta del contratto collettivo, tale libertà trova un limite invalicabile nelle norme che regolano gli appalti pubblici. In particolare, l’art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) impone che al personale impiegato negli appalti sia applicato il contratto collettivo “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. Nel caso di specie, l’attività di raccolta e trasporto rifiuti è propria del settore ambientale, non di quello puramente sociale.
Il Tribunale, confermando l’orientamento di legittimità, stabilisce che l’indicazione di un determinato CCNL negli atti di gara è legittima e non viola la libertà sindacale (art. 39 Cost.). Sul punto, la recente sentenza richiama Cass. n. 12279/2025, la quale chiarisce che tale indicazione non assegna efficacia erga omnes al contratto, ma lo assume come parametro per garantire un trattamento adeguato.
Inoltre, l’obbligo di applicare minimi salariali non inferiori a quelli di settore è qualificato come contratto a favore di terzo (i lavoratori), i quali, quindi, acquisiscono un diritto soggettivo verso il datore di lavoro. Questo principio, come indicato in sentenza, è un “indirizzo risalente e recentemente ribadito” (Cass. n. 18686/2020, che cita a sua volta Cass. n. 3640/1981 e Cass. n. 13834/1991).
2. La “Lex Specialis” di gara come fonte di obbligazioni
Un punto chiave della sentenza è il valore attribuito ai Capitolati Speciali d’Appalto predisposti da Hera S.p.A.. Tali documenti contenevano clausole esplicite che obbligavano le imprese esecutrici ad assicurare un trattamento economico non inferiore a quello del CCNL Servizi Ambientali. Il Giudice definisce queste clausole come “clausole sociali” che configurano un contratto a favore di terzi (i lavoratori), i quali acquisiscono un diritto soggettivo ai minimi salariali di settore. Il Tribunale sottolinea che tali clausole non violano l’art. 39 della Costituzione, poiché non impongono un’efficacia erga omnes del CCNL, ma lo utilizzano come parametro di riferimento per garantire trattamenti adeguati ed evitare fenomeni di dumping contrattuale.
IL RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E I LIMITI DELLA DEROGA
3. Funzione sociale e concorrenza
La difesa della cooperativa invocava la propria natura mutualistica e la funzione sociale (art. 45 Cost.) per giustificare la deroga al CCNL di settore. Il Tribunale, tuttavia, ribadisce che le cooperative devono comunque garantire trattamenti economici non inferiori ai contratti leader della categoria (Cass. n. 4951 del 2019, in relazione alla sentenza n. 51/2015 della Corte Cost.).
La sentenza sottolinea che non esiste una “deroga generalizzata” per le cooperative (Cass. n. 12279/2025), poiché la legislazione prevede già strumenti specifici come gli appalti riservati (art. 112 D.Lgs. 50/2016) per l’inclusione dei disabili.
4. L’interpretazione restrittiva dell’art. 8 bis CCNL di settore
La difesa di CCILS e del Consorzio CFA si basava su una clausola di deroga presente nel CCNL di settore (art. 8 bis), che consentirebbe alle cooperative di applicare il proprio contratto per una quota di attività. La sentenza rigetta questa interpretazione, precisando che:
- La deroga riguarda esclusivamente il personale svantaggiato (disabili o soggetti emarginati) ai sensi della L. 381/91.
- Per il personale “normodotato”, resta fermo il diritto al trattamento del settore di riferimento.
Eventuali lettere di chiarimento della stazione appaltante che ipotizzavano deroghe più ampie sono state dichiarate inidonee a modificare la lex specialis (bando e capitolato), avendo solo funzione specificatrice.
IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E IL REGRESSO
5. Hera S.p.A. e la qualità di “Ente Aggiudicatore”
Un profilo di grande interesse riguarda la posizione di Hera S.p.A., che contestava l’applicabilità nei propri confronti della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003. Il Tribunale conferma che Hera, pur essendo una società a partecipazione pubblica, agisce come soggetto privato “ente aggiudicatore”. Di conseguenza, non beneficia del divieto di solidarietà previsto per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) e risponde solidalmente con l’appaltatore per i contributi omessi. La sentenza chiarisce che il regime di solidarietà applicabile è quello vigente al momento dell’esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. n. 34982/2021).
Hera sosteneva che la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006) escludesse la solidarietà prevista per i privati. Il Tribunale rigetta la tesi, citando Cass. n. 15432/2014, la quale evidenzia che le due discipline (Codice Contratti e tutela del lavoro) operano su piani diversi e possono concorrere (Cass. n. 10731/2016, Cass. n. 19339/2018, Cass. n. 8955/2017).
Nello specifico, per le società partecipate che agiscono come “enti aggiudicatori”, la solidarietà è pienamente operativa (Cass. n. 32867/2023 e Cass. n. 12178/2025).
6. Il Consorzio CFA come sub-committente
Anche il Consorzio Formula Ambiente (CFA) viene dichiarato responsabile in solido. Il Giudice chiarisce che il rapporto tra un consorzio aggiudicatario e la propria consorziata esecutrice (CCILS) deve essere qualificato come subappalto. Citando Cass. n. 24368/2017, si afferma che il consorzio deve essere considerato alla stregua di un sub-committente, rientrando pienamente nella garanzia solidale verso i dipendenti. Questa interpretazione è confermata da Cass. n. 40782/2021, che individua nelle consorziate le “vere appaltatrici” protette dalla norma.
7. Ripartizione interna del debito, “regresso anticipato” e “Culpa in Vigilando”
In un passaggio innovativo, il Tribunale affronta il tema del regresso tra i coobbligati. Invece di porre l’intero debito a carico del datore di lavoro formale (CCILS), il Giudice ripartisce l’obbligazione in parti uguali (33% ciascuno) tra CCILS, CFA ed Hera. La ragione risiede nella “culpa in vigilando” di Hera: la stazione appaltante, pur avendo imposto il CCNL corretto nei contratti, non ha esercitato i necessari controlli sulla conformità delle retribuzioni effettivamente erogate. Questa omissione ha avuto un’incidenza causale pari a quella dell’inadempimento del datore di lavoro. Viene ammesso il “regresso anticipato”, consentendo ai coobbligati di accertare le quote di responsabilità interna prima ancora del pagamento. Tale possibilità, fondata su esigenze di economia processuale, è supportata da Cass. n. 13087/2010, che distingue tra l’azione cognitiva di regresso (ammissibile subito) e quella esecutiva (possibile solo dopo il pagamento).
8. Il Beneficio della Preventiva Escussione
Il Tribunale riconosce ad Hera il diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CCILS e CFA, ma solo per i crediti maturati fino al 16 marzo 2017, data antecedente all’abrogazione della norma ad opera del D.L. 25/2017. In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 444/2019), la modifica non è retroattiva. Pertanto, il beneficio sussiste solo per i crediti maturati fino al 16 marzo 2017, data individuata come momento di maturazione del credito (Cass. n. 4237/2019). Tale beneficio opera però solo in fase esecutiva e non impedisce all’INPS di ottenere il titolo contro la committente. Infine, viene esclusa la responsabilità di altre società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Ciclat, Astra), poiché l’INPS non aveva formulato domande dirette contro di esse, rendendo la loro chiamata in causa una mera istanza di garanzia non estensibile automaticamente.
9. Considerazioni conclusive
Il Tribunale rigetta i ricorsi delle società e conferma il debito contributivo da versare all’INPS. La sentenza, facendo leva su un solido impianto di pronunce della Corte di Cassazione, ribadisce che la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, anche attraverso l’obbligo di applicazione del CCNL di settore, prevale sull’autonomia privata e sulle peculiarità del sistema cooperativo, ponendo in capo alla stazione appaltante un onere di vigilanza che, se omesso, determina una ripartizione pro quota del debito contributivo.