Alberto Fuochi segnala la sentenza n. 2403/25 del Tribunale di Genova (che era stata preceduta dalla 2189/21 sempre del Tribunale di Genova in tema di azione di rivalsa Inps ex art. 41 L. n. 183/2010 e natura di diritto di credito autonomo dell’Istituto.
Il Collega Fuochi, in pensione da 1/12/25, rivolge a tutti i Colleghi un caloroso ed affettuoso saluto.
Nota a commento di Giusi Lupoli e Renato Vestini
Azione di rivalsa Inps ex art. 41 L. n. 183/2010 e natura di diritto di credito autonomo dell’Istituto – prescrizione termine decennale – Ammissibilità dell’intervento in causa anche dopo lo spirare dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
sentenza del Tribunale di Genova n. 2403/2025 (pubbl. 31.10.2025)
L’azione di rivalsa dell’INPS ex art. 41 L. n. 183/2010 tra autonomia del credito, criteri attuariali e incidenza del concorso di colpa
1. Premessa: funzione e portata dell’azione di rivalsa per prestazioni assistenziali
La sentenza in esame offre un’interessante applicazione dell’art. 41 L. n. 183/2010, disposizione che attribuisce all’INPS il potere di recuperare dal responsabile civile le somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali (quali indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza) quando esse derivino causalmente da un fatto illecito di terzi.
È noto che tale meccanismo risponde a un’esigenza di corretta allocazione dei costi sociali dell’invalidità: l’ordinamento tende a evitare che il danno transiti strutturalmente sulla fiscalità generale quando esso sia imputabile alla condotta contra ius di un responsabile specifico. La rivalsa contro il terzo si configura quindi come strumento di tutela dell’erario e di razionalizzazione della spesa assistenziale.
La decisione del Tribunale di Genova – che si pone sulla scia di altro precedente reso dallo stesso Tribunale (sent Trib Genova n. 2189/21) – affronta vari nodi interpretativi – natura dell’azione, rapporti con il concorso di colpa della vittima, criteri di calcolo, prescrizione del diritto, nonché valenza probatoria della documentazione endoprocedimentale – collocandosi in un filone giurisprudenziale che progressivamente sta definendo i confini applicativi di una disciplina ancora relativamente recente.
2. Natura autonoma dell’azione ex art. 41: superamento del modello surrogatorio.
Un primo profilo significativo riguarda la qualificazione della rivalsa.
Il giudice ribadisce che l’azione prevista dall’art. 41 non ha natura surrogatoria, distinguendosi nettamente dall’azione ex art. 1916 c.c. e da quella ex art. 14 L. 222/1984, che operano mediante successione nel diritto risarcitorio dell’assicurato e presuppongono l’ingresso dell’ente nel lato attivo del rapporto obbligatorio già facente capo alla vittima.
L’azione in esame, invece, ha natura autonoma e trova causa direttamente nel pregiudizio economico subito dall’INPS in forza dell’erogazione delle prestazioni assistenziali; qualifica l’ente come soggetto direttamente danneggiato dalla condotta del responsabile e attribuisce un credito non derivato ma originario, collegato alla sottrazione di risorse pubbliche determinata dall’illecito. Trattasi di una azione che non ha origine in alcun rapporto assicurativo di cui l’INPS sia parte diversamente da quanto avviene nel caso di azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. e art. 14 L. 222/1984.
Ne discende la non opponibilità all’Istituto di eccezioni tipicamente riferite al rapporto risarcitorio della vittima, tra cui – almeno in linea generale – il limite di capienza dell’ammontare del danno civilistico effettivamente imputabile al responsabile; ovvero, per meglio dire, la rivalsa ex art. 41 aggiunge all’ammontare del danno da risarcire, quel danno subito da un terzo soggetto (INPS), come avviene in numerose altre fattispecie previste dall’ordinamento (es. il danno subito dal datore di lavoro che deve sostituire il lavoratore nel periodo di assenza).
Questo tratto di autonomia rappresenta uno degli elementi cardine della disciplina, poiché consente di isolare la pretesa di rivalsa dall’ambito risarcitorio privatistico, inserendola in una logica di responsabilità patrimoniale verso la collettività.
3. Il concorso di colpa della vittima: irrilevanza strutturale o limite funzionale?
Uno dei passaggi più delicati della sentenza riguarda l’incidenza del concorso di colpa della danneggiata, accertato nella misura del 30%.
La difesa dell’INPS sosteneva la totale insensibilità della rivalsa al concorso di colpa, in forza dell’autonomia del credito.
Il Tribunale, pur non escludendo in astratto la possibilità che la rivalsa possa essere ricondotta entro i limiti del danno imputabile al responsabile, adotta una soluzione eminentemente pratica, non si pronuncia in astratto sul se il concorso di colpa debba ridurre o meno l’importo recuperabile, ma afferma che nel caso concreto la questione è assorbita, poiché il massimale risarcibile per le poste patrimoniali è integralmente capiente anche considerando la riduzione percentuale dovuta alla concorrente responsabilità della vittima.
La motivazione lascia così intravedere due possibili approcci:
Teoria dell’irrilevanza strutturale del concorso di colpa, fondata sulla totale autonomia del credito dell’INPS;
Teoria della capienza, secondo cui la rivalsa non può superare l’importo del danno patrimoniale che il responsabile è tenuto a risarcire, ma può esservi integralmente soddisfatta nei limiti della disponibilità residuale.
La sentenza non sceglie esplicitamente tra le due opzioni, ma aderisce implicitamente alla seconda, collocandosi in una linea interpretativa tesa a bilanciare l’autonomia del credito con il principio di imputazione del danno al responsabile.
In questo specifico punto si può osservare una minima incongruenza della decisione in esame. Ed in vero, stante la riconosciuta autonomia del credito dell’Istituto rispetto a quello vantato dal danneggiato “principale”, tale credito si deve intendere parte integrante nella determinazione del danno patrimoniale risarcibile da parte del responsabile. Una tale considerazione ha come conseguenza proprio l’adeguamento del danno patrimoniale causato dall’evento, che dovrà essere determinato con l’inclusione della rivalsa dell’Ente.
4. I criteri di quantificazione: la specialità del D.M. 19 marzo 2013
Assume rilievo sistematico la parte della motivazione dedicata alla determinazione dell’importo capitale dovuto a titolo di rivalsa.
Il D.M. 19 marzo 2013 stabilisce un sistema autonomo di capitalizzazione fondato su:
importo della prestazione;
numero di mensilità;
coefficienti attuariali specificamente predisposti per età e sesso del beneficiario.
La specialità di tali coefficienti rispetto alle tabelle civilistiche sottolinea lo scollamento tecnico tra il danno da invalidità e il costo della provvidenza assistenziale.
Mentre il risarcimento del danno patrimoniale si modella sull’aspettativa produttiva del soggetto leso, la capitalizzazione dell’onere assistenziale guarda alla durata presumibile dell’esborso pubblico, secondo logiche proprie dell’attuarialità sociale.
La sentenza valorizza correttamente questa specialità, confermando che l’azione dell’INPS non mira a replicare il danno della vittima, ma a ristabilire la neutralità finanziaria della spesa pubblica, giustificata dall’esistenza di un soggetto responsabile di tale spesa e tenuto a fare fronte alla stessa.
5. Natura del debito e regime di rivalutazione e interessi
Coerente con la natura risarcitoria del credito è la qualificazione del debito come debito di valore, con applicazione della rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli esborsi alla sentenza, degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e via via aggiornata (senza anatocismo) e della successiva conversione in debito di valuta dalla pubblicazione, con interessi legali sino al soddisfo.
Il Tribunale adotta così il tradizionale schema dei debiti risarcitori, che permette di ricostruire integralmente la lesione patrimoniale subita dall’Istituto.
6. Natura assertiva e non probatoria della documentazione allegata dall’ente previdenziale – Ammissibilità dell’intervento dell’Istituto anche oltre lo spirare dei termini per le memorie istruttorie.
Questo punto trattato dalla decisione oggetto di esame non è certamente di scarso rilievo.
Esso, infatti, oltre a fornire una definizione chiarificatrice della natura “assertiva e non probatoria” della documentazione prodotta dall’INPS, la quale concerne l’intero procedimento di riconoscimento della prestazione assistenziale per cui l’Ente agisce in rivalsa, contribuisce a separare il procedimento amministrativo dalla materia del contendere sottoposta al vaglio del Giudice civile.
Ed infatti non si potrà discutere della legittimità o meno del procedimento di riconoscimento della prestazione, il quale può essere validamente impugnato soltanto dal titolare della prestazione riconosciuta, per ragioni diverse e presso un Giudice diverso (magistratura del Lavoro).
In questa sede, i documenti probanti il riconoscimento e l’erogazione della prestazione assistenziale per cui l’Ente agisce in rivalsa, devono essere ritenuti documenti certificativi.
Questo è un principio acclarato sin da tempi lontani dalla Cassazione, nel senso di escludere la possibilità per il terzo responsabile di proporre “l’eccezione di inesistenza dei presupposti di fatto per l’insorgere del diritto all’indennizzo, in quanto tale eccezione attiene ad un rapporto rispetto al quale il terzo responsabile è estraneo” (Cfr. C.Cassazione, 17 luglio 1987, n. 6300, in Foro it., 1987, I, 3262).
7. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Genova contribuisce a definire il sistema della rivalsa assistenziale delineato dall’art. 41 della L. 183/2010, confermandone:
la natura autonoma e non surrogatoria;
la funzione di recupero dell’onere pubblico causato da fatto illecito;
la specialità dei criteri attuariali di calcolo;
la tendenziale irrilevanza del concorso di colpa della vittima, salvo verifica della capienza del debito del responsabile civile
natura assertiva e certificativa della documentazione attinente al procedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione.
Il provvedimento si colloca in un quadro giurisprudenziale che tende a valorizzare la dimensione pubblicistica dell’azione di rivalsa, sganciandola dalla dinamica privatistica del risarcimento del danno e attribuendo rilievo primario alla corretta imputazione economica dell’illecito.