Trib Genova su azione di rivalsa Inps ex art. 41 L. n. 183/2010 e natura di diritto di credito autonomo dell’Istituto – Prescrizione termine decennale – Ammissibilità dell’intervento in causa anche dopo lo spirare dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. – Qualificazione dell’azione di rivalsa ex art. 41 legge n. 183/10 come diritto autonomo e distinto da quello esercitato dall’assicurato (a differenza da quanto invece avviene per l’azione di surroga ex art 1916 C.C. o ex Lege 222/84) – Di conseguenza la  prescrizione  del diritto è quella ordinaria decennale – Il diritto dell’INPS non risente dell’eventuale grado di concorso di colpa dell’assicurato, purché l’ammontare si collochi all’intero del complessivo  danno risarcibile. Breve nota a commento –

Alberto Fuochi segnala la sentenza n. 2403/25 del Tribunale di Genova (che era stata preceduta dalla 2189/21 sempre del Tribunale di Genova in tema di azione di rivalsa Inps ex art. 41 L. n. 183/2010 e natura di diritto di credito autonomo dell’Istituto.

Il Collega Fuochi, in pensione da 1/12/25, rivolge a tutti i Colleghi un caloroso ed affettuoso saluto.

Nota a commento di Giusi Lupoli e Renato Vestini

Azione di rivalsa Inps ex art. 41 L. n. 183/2010 e natura di diritto di credito autonomo dell’Istituto – prescrizione termine decennale – Ammissibilità dell’intervento in causa anche dopo lo spirare dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

sentenza del Tribunale di Genova n. 2403/2025 (pubbl. 31.10.2025)

L’azione di rivalsa dell’INPS ex art. 41 L. n. 183/2010 tra autonomia del credito, criteri attuariali e incidenza del concorso di colpa

1. Premessa: funzione e portata dell’azione di rivalsa per prestazioni assistenziali

La sentenza in esame offre un’interessante applicazione dell’art. 41 L. n. 183/2010, disposizione che attribuisce all’INPS il potere di recuperare dal responsabile civile le somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali (quali indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza) quando esse derivino causalmente da un fatto illecito di terzi.

È noto che tale meccanismo risponde a un’esigenza di corretta allocazione dei costi sociali dell’invalidità: l’ordinamento tende a evitare che il danno transiti strutturalmente sulla fiscalità generale quando esso sia imputabile alla condotta contra ius di un responsabile specifico. La rivalsa contro il terzo si configura quindi come strumento di tutela dell’erario e di razionalizzazione della spesa assistenziale.

La decisione del Tribunale di Genova – che si pone sulla scia di altro precedente reso dallo stesso Tribunale (sent Trib Genova n. 2189/21) – affronta vari nodi interpretativi – natura dell’azione, rapporti con il concorso di colpa della vittima, criteri di calcolo, prescrizione del diritto, nonché valenza probatoria della documentazione endoprocedimentale – collocandosi in un filone giurisprudenziale che progressivamente sta definendo i confini applicativi di una disciplina ancora relativamente recente.

2. Natura autonoma dell’azione ex art. 41: superamento del modello surrogatorio.

Un primo profilo significativo riguarda la qualificazione della rivalsa.

Il giudice ribadisce che l’azione prevista dall’art. 41 non ha natura surrogatoria, distinguendosi nettamente dall’azione ex art. 1916 c.c. e da quella ex art. 14 L. 222/1984, che operano mediante successione nel diritto risarcitorio dell’assicurato e presuppongono l’ingresso dell’ente nel lato attivo del rapporto obbligatorio già facente capo alla vittima.

L’azione in esame, invece, ha natura autonoma e trova causa direttamente nel pregiudizio economico subito dall’INPS in forza dell’erogazione delle prestazioni assistenziali; qualifica l’ente come soggetto direttamente danneggiato dalla condotta del responsabile e attribuisce un credito non derivato ma originario, collegato alla sottrazione di risorse pubbliche determinata dall’illecito. Trattasi di una azione che non ha origine in alcun rapporto assicurativo di cui l’INPS sia parte diversamente da quanto avviene nel caso di azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. e art. 14 L. 222/1984.

Ne discende la non opponibilità all’Istituto di eccezioni tipicamente riferite al rapporto risarcitorio della vittima, tra cui – almeno in linea generale – il limite di capienza dell’ammontare del danno civilistico effettivamente imputabile al responsabile; ovvero, per meglio dire, la rivalsa ex art. 41 aggiunge all’ammontare del danno da risarcire, quel danno subito da un terzo soggetto (INPS), come avviene in numerose altre fattispecie previste dall’ordinamento (es. il danno subito dal datore di lavoro che deve sostituire il lavoratore nel periodo di assenza).

Questo tratto di autonomia rappresenta uno degli elementi cardine della disciplina, poiché consente di isolare la pretesa di rivalsa dall’ambito risarcitorio privatistico, inserendola in una logica di responsabilità patrimoniale verso la collettività.

3. Il concorso di colpa della vittima: irrilevanza strutturale o limite funzionale?

Uno dei passaggi più delicati della sentenza riguarda l’incidenza del concorso di colpa della danneggiata, accertato nella misura del 30%.

La difesa dell’INPS sosteneva la totale insensibilità della rivalsa al concorso di colpa, in forza dell’autonomia del credito.

Il Tribunale, pur non escludendo in astratto la possibilità che la rivalsa possa essere ricondotta entro i limiti del danno imputabile al responsabile, adotta una soluzione eminentemente pratica, non si pronuncia in astratto sul se il concorso di colpa debba ridurre o meno l’importo recuperabile, ma afferma che nel caso concreto la questione è assorbita, poiché il massimale risarcibile per le poste patrimoniali è integralmente capiente anche considerando la riduzione percentuale dovuta alla concorrente responsabilità della vittima.

La motivazione lascia così intravedere due possibili approcci:

Teoria dell’irrilevanza strutturale del concorso di colpa, fondata sulla totale autonomia del credito dell’INPS;

Teoria della capienza, secondo cui la rivalsa non può superare l’importo del danno patrimoniale che il responsabile è tenuto a risarcire, ma può esservi integralmente soddisfatta nei limiti della disponibilità residuale.

La sentenza non sceglie esplicitamente tra le due opzioni, ma aderisce implicitamente alla seconda, collocandosi in una linea interpretativa tesa a bilanciare l’autonomia del credito con il principio di imputazione del danno al responsabile.

In questo specifico punto si può osservare una minima incongruenza della decisione in esame. Ed in vero, stante la riconosciuta autonomia del credito dell’Istituto rispetto a quello vantato dal danneggiato “principale”, tale credito si deve intendere parte integrante nella determinazione del danno patrimoniale risarcibile da parte del responsabile. Una tale considerazione ha come conseguenza proprio l’adeguamento del danno patrimoniale causato dall’evento, che dovrà essere determinato con l’inclusione della rivalsa dell’Ente.

4. I criteri di quantificazione: la specialità del D.M. 19 marzo 2013

Assume rilievo sistematico la parte della motivazione dedicata alla determinazione dell’importo capitale dovuto a titolo di rivalsa.

Il D.M. 19 marzo 2013 stabilisce un sistema autonomo di capitalizzazione fondato su:

importo della prestazione;

numero di mensilità;

coefficienti attuariali specificamente predisposti per età e sesso del beneficiario.

La specialità di tali coefficienti rispetto alle tabelle civilistiche sottolinea lo scollamento tecnico tra il danno da invalidità e il costo della provvidenza assistenziale.

Mentre il risarcimento del danno patrimoniale si modella sull’aspettativa produttiva del soggetto leso, la capitalizzazione dell’onere assistenziale guarda alla durata presumibile dell’esborso pubblico, secondo logiche proprie dell’attuarialità sociale.

La sentenza valorizza correttamente questa specialità, confermando che l’azione dell’INPS non mira a replicare il danno della vittima, ma a ristabilire la neutralità finanziaria della spesa pubblica, giustificata dall’esistenza di un soggetto responsabile di tale spesa e tenuto a fare fronte alla stessa.

5. Natura del debito e regime di rivalutazione e interessi

Coerente con la natura risarcitoria del credito è la qualificazione del debito come debito di valore, con applicazione della rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli esborsi alla sentenza,  degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e via via aggiornata (senza anatocismo) e della successiva conversione in debito di valuta dalla pubblicazione, con interessi legali sino al soddisfo.

Il Tribunale adotta così il tradizionale schema dei debiti risarcitori, che permette di ricostruire integralmente la lesione patrimoniale subita dall’Istituto.

6. Natura assertiva e non probatoria della documentazione allegata dall’ente previdenziale – Ammissibilità dell’intervento dell’Istituto anche oltre lo spirare dei termini per le memorie istruttorie.

Questo punto trattato dalla decisione oggetto di esame non è certamente di scarso rilievo.

Esso, infatti, oltre a fornire una definizione chiarificatrice della natura “assertiva e non probatoria” della documentazione prodotta dall’INPS, la quale concerne l’intero procedimento di riconoscimento della prestazione assistenziale per cui l’Ente agisce in rivalsa, contribuisce a separare il procedimento amministrativo dalla materia del contendere sottoposta al vaglio del Giudice civile.

Ed infatti non si potrà discutere della legittimità o meno del procedimento di riconoscimento della prestazione, il quale può essere validamente impugnato soltanto dal titolare della prestazione riconosciuta, per ragioni diverse e presso un Giudice diverso (magistratura del Lavoro).

In questa sede, i documenti probanti il riconoscimento e l’erogazione della prestazione assistenziale per cui l’Ente agisce in rivalsa, devono essere ritenuti documenti certificativi.

Questo è un principio acclarato sin da tempi lontani dalla Cassazione, nel senso di escludere la possibilità per il terzo responsabile di proporre “l’eccezione di inesistenza dei presupposti di fatto per l’insorgere del diritto all’indennizzo, in quanto tale eccezione attiene ad un rapporto rispetto al quale il terzo responsabile è estraneo” (Cfr. C.Cassazione, 17 luglio 1987, n. 6300, in Foro it., 1987, I, 3262).

7. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Genova contribuisce a definire il sistema della rivalsa assistenziale delineato dall’art. 41 della L. 183/2010, confermandone:

la natura autonoma e non surrogatoria;

la funzione di recupero dell’onere pubblico causato da fatto illecito;

la specialità dei criteri attuariali di calcolo;

la tendenziale irrilevanza del concorso di colpa della vittima, salvo verifica della capienza del debito del responsabile civile

natura assertiva e certificativa della documentazione attinente al procedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione.

Il provvedimento si colloca in un quadro giurisprudenziale che tende a valorizzare la dimensione pubblicistica dell’azione di rivalsa, sganciandola dalla dinamica privatistica del risarcimento del danno e attribuendo rilievo primario alla corretta imputazione economica dell’illecito.

Cassaz in materia di recupero sgravi contributivi aziende agricole.

Antonino Sgroi e Renato Vestini segnalano le ordinanze nn. 32730 e 32734/25 resa dalla S.U. in materia di recupero sgravi contributivi aziende agricole.

Le pronunce – a cui è prevedibile faranno seguito ulteriori altre nella stessa materia tuttora pendenti innanzi alla S.C. – pongono fine ad un cospicuo  ed annoso contenzioso territoriale (Forlì, Ravenna) che ha visto contrapposto l’Istituto ad aziende agricole ivi aventi sede che avevano chiesto l’applicazione di sgravi contributivi per le produzioni (prodotti agricoli, allevamenti animali)  svolte in zone montane o svantaggiate anche nel caso in cui i prodotti conferiti erano stati ottenuti mediante contratti di soccida  (art. 32, comma 7 ter, legge 9/08/2013 n. 98, di conv.ne del decreto legge 21/06/2013 n. 69, cd. “Decreto del Fare”).

L’andamento di tali giudizi si era caratterizzato per la pressochè totale soccombenza dell’Istituto nei giudizi di 1° grado (Tribunali di Ravenna e Forlì) che avevano, appunto, accolto le domande di riconoscimento delle richieste agevolazioni da parte delle Aziende Agricole/Cooperative ricorrenti.

Ciò che aveva indotto l’Inps a promuovere altrettanti appelli innanzi alla Corte d’appello di Bologna che con plurime pronunce (le nn. 577, 578/20, 57, 58, 661, 662 e 957/21, quest’ultima pubblicata nella Newsletter n 267 del 18/01/22, n. 214, 215 e 216/22, pubblicate nella Newsletter n 273 del 5/05/2022) aveva, invece, accolto in gran parte le prospettazioni difensive dell’Istituto in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sulle Cooperative appellate, relativamente alla congruità degli sgravi contributivi ex adverso pretesi con conseguente declaratoria di illegittimità degli stessi.

Per converso, la Corte d’appello di Bologna aveva, invece, respinto le difese dell’Istituto, ed accolto la prospettazione avversaria, in punto di cd. “soccida monetizzata” che è quella particolare forma di ripartizione tra le parti del contratto che si verifica quando il soccidante provvede a cedere sul mercato l’intero quantitativo di capi facenti parte della soccida e, in un secondo tempo, provvede a versare al soccidario la sua parte in denaro.

Su tale punto, peraltro – in pendenza dei giudizi per cassazione promossi dalle Aziende Agricole rimaste soccombenti – è stata emessa Circolare n. 94 del 21.05.2025, con la  quale si sono invitate le Direzioni provinciali a «riesaminare i contenziosi in essere in materia di soccida alla luce dei principi sopra delineati procedendo in autotutela, a seconda dei casi, all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti di inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi», per cui gli Uffici hanno proceduto ad un ricalcolo dell’addebito contributivo dandone comunicazioni alle parti interessate.

Con le ordinanze in commento, quindi, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalle società, sia il ricorso incidentale proposto dall’Istituto, peraltro assorbito dall’avvenuto abbandono da parte di Inps di ogni pretesa in ordine alla cd. “soccida monetizzata”.

La Corte, nel rigettare il ricorso principale proposto dalle società e dopo una ricostruzione del tema dei benefici in favore degli imprenditori agricoli (v. pagg. 7 – 13, decisione n. 32734), ha confermato fra l’altro la correttezza dell’operato della Corte felsinea che “ha ritenuto non fosse provato il requisito dell’allevamento del <<prodotto>> da parte del soccidario in zone agricole svantaggiate o di montagna, requisito essenziale per il riconoscimento dello sgravio contributivo.” (p. 7 decisione ult. cit.).

Cassaz. su minimale contributivo

Antonino Sgroi ed Ester Cascio segnalano l’Ordinanza n. 29840/25 della Suprema Corte in tema di minimale contributivo.

La Corte, accogliendo il ricorso proposto da Inps avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, nel riformare la sentenza di prime cure aveva accolto solo parzialmente l’appello di Inps, ha avuto modo di ribadire  che  in tema di retribuzione imponibile posta a base di calcolo dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo), l’art. 1 L. 388/89 ne individua la commisurazione alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel senso che essa non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

C App Bologna su pensione anticipata per lavorazioni particolarmente usuranti  –  Fattispecie di lavoratore addetto alla produzione vetro – Asserita esposizione ad alte temperature – Assenza di documentazione attestante lo svolgimento di tale attività – Rigetto domanda

Marilena Berloco segnala la sentenza n. 587/25 della Corte d’Appello di Bologna in una fattispecie di domanda di pensione anticipata per lavorazioni particolarmente usuranti.

La Corte feslinea, accogliendo l’appello spiegato da Inps, ha avuto modo di precisare che: “…A questo riguardo, nulla ha dedotto in prime cure – né deduce ora – parte appellata. Neppure vengono formulate richieste istruttorie per arricchire il quadro probatorio, che, basato sulle sole dichiarazioni testimoniali, certo non permette di giungere alla dimostrazione quantitativa.

Né la documentazione in atti depone per un’esposizione ad alte temperature, sol che si considerino i certificati del medico competente (docc. 13-15), il che impedisce di utilmente ricorrere in questa sede ai poteri ex art. 437 c.p.c.

Ancora, nessuna richiesta istruttoria è qui ribadita – neppure quella di esibizione del DVR, peraltro sostanzialmente già rinunciata in primo grado, non avendo la parte dedotto nulla all’udienza del 19/12/2024, in cui anche l’odierno appellato ha chiesto che la causa venisse rinviata per la decisione allo stato degli atti.

L’appello merita dunque accoglimento, con riforma della sentenza appellata e rigetto della domanda proposta in primo grado dal lavoratore.”

C App Bologna in una fattispecie di obbligo solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/03 e di asserita inesistenza dello stesso per affermate compensazioni del debito con crediti tributari, rivelatisi in realtà inesistenti – Irrilevanza delle condizioni soggettive del committente-obbligato in solido -Eccezione di adempimento del condebitore in solido –  Possibilità –  Necessità della prova – In difetto, esclusione- 

Marilena Berloco segnala la sentenza n. 535/25 della Corte d’Appello di Bologna in una fattispecie di obbligo solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/03 e di asserita inesistenza dello stesso per affermate compensazioni del debito con crediti tributari, rivelatisi in realtà inesistenti.

Sul punto relativo alla affermata esclusione della responsabilità del committente dall’obbligazione solidale per non essere lo stesso in grado di verificare il corretto adempimento da parte della propria ditta appaltatrice, la Corte afferma: “In assenza di espressa previsione di legge, non è dunque possibile ritagliare ipotesi di esonero non previste dalla norma medesima (la quale evidentemente, se avesse inteso attribuire rilevanza alle condizioni soggettive del committente, per la sua assenza di colpa in ordine alla verifica del corretto e regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore, lo avrebbe detto espressamente). D’altro canto, l’angolo visuale in cui ci si deve porre non è quello della sussistenza o meno di una colpa (anche soltanto in eligendo) del committente chiamato a rispondere in solido, o del suo inadempimento per non aver adeguatamente controllato, ex ante e nel corso dell’appalto, la solvibilità dell’appaltatore con riferimento alle retribuzioni e alle contribuzioni dovute per i lavoratori impiegati nell’appalto, ma è appunto quello della tutela rafforzata di questi lavoratori, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista previdenziale, tutela che sarebbe certamente compromessa qualora si consentisse al committente di liberarsi della responsabilità solidale, facendo valere posizioni (dello stesso committente o dell’appaltatore) del tutto estranee ai lavoratori medesimi (i lavoratori sono estranei ai rapporti tra il committente e l’appaltatore/datore di lavoro). Né vi sono ragioni per far ricadere sulla fiscalità generale i vuoti contributivi dovuti agli inadempimenti contributivi dell’appaltatore, anziché sul datore di lavoro e sul soggetto che di fatto ha utilizzato la prestazione lavorativa del lavoratore colpito dall’omissione contributiva. D’altro canto, il committente, chiamato a rispondere in solido, ben può agire in via di regresso nei confronti dell’appaltatore. Il tutto senza considerare che le modalità di controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore non si fermano certo alla richiesta del DURC, ben potendo il committente, proprio in questa qualità, pretendere dal proprio appaltatore l’esibizione di documentazione ben più pregnante circa l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti (denunce contributive mensili e ricevute di pagamento dei contributi dovuti) e ciò a maggior ragione considerata la possibilità introdotta dall’art. 4 del d. l. n. 43/2014 (conv. nella l. n. 78/2014), di verificare con modalità telematiche la regolarità contributiva delle imprese verso gli enti previdenziali.

La stessa Cass., 25.1.2022, n. 2169, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, ha escluso la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell’esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della “ratio” della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto.

Concludendo in punto, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di pagamento dei contributi in questione da parte dell’appellante, quale committente e responsabile in solido con l’appaltatore ai sensi dell’art.29 d.lgs. n. 276 /2003, a nulla rilevando l’estraneità dello stesso ai fatti fonte degli addebiti contributivi.

È dunque conseguente l’affermazione della legittimazione attiva dell’I.N.P.S. a pretendere il pagamento dell’obbligato solidale.”

Trib Ravenna in tema di intervento del Fondo di Garanzia INPS nei casi di trasferimento d’azienda antecedente alla liquidazione giudiziale del datore di lavoro.

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza n. 433/25 del Tribunale di Ravenna in tema di intervento del Fondo di Garanzia INPS nei casi di trasferimento d’azienda antecedente alla liquidazione giudiziale del datore di lavoro.

Con detta sentenza il Tribunale ribadisce un orientamento rigoroso in tema di intervento del Fondo di Garanzia INPS nei casi di trasferimento d’azienda antecedente alla liquidazione giudiziale del datore di lavoro.

Il Giudice esclude l’applicabilità dell’art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990 nell’ipotesi in cui il passaggio dei lavoratori sia avvenuto mediante contratto di affitto d’azienda stipulato quando la cedente era ancora in bonis, ancorché la procedura concorsuale sia stata aperta successivamente e l’azienda sia poi stata definitivamente trasferita. In tali casi, secondo il Tribunale, resta applicabile il principio affermato dalla Cassazione (da ultimo ord. n. 2639/2025), secondo cui manca il presupposto dell’insolvenza del datore di lavoro con cui il rapporto è in essere al momento della cessazione, con conseguente esclusione dell’intervento del Fondo.

La decisione valorizza il momento genetico del trasferimento d’azienda, individuato nella stipula dell’affitto ex art. 2112, comma 5, c.c., ritenuto determinante sia ai fini dell’individuazione del datore di lavoro rilevante, sia ai fini dell’applicabilità ratione temporis della novella del 2022. Né l’accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990, né l’ammissione del credito TFR al passivo della procedura concorsuale sono ritenuti opponibili all’INPS, trattandosi di un rapporto previdenziale autonomo, regolato esclusivamente dalla legge.

La sentenza si inserisce dunque nel solco di una giurisprudenza che limita l’operatività del comma 5-bis ai soli trasferimenti intervenuti in costanza di procedura, confermando le difficoltà applicative della riforma e il rischio di soluzioni disomogenee sul territorio nazionale.

Trib Bologna in fattispecie di indebito assistenziale per motivi reddituali

Ester Cascio segnal la sentenza del Tribunale di Bologna n.  1360/25 in fattispecie di indebito assistenziale per motivi reddituali.

Il Tribunale ha ritenuto interamente ripetibile l’indebito per cui era causa superando l’eccepita buona fede, sul presupposto del comportamento omissivo tenuto da parte ricorrente.

Ha ritenuto, invero, il Giudicante che : “Deve pertanto ritenersi provato che l’odierna ricorrente ha omesso, fino al febbraio 2022, di comunicare all’INPS di essere diventata percettrice nell’anno 2019 di redditi da lavoro e di non possedere dunque più i requisiti reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali che aveva in godimento.

Ciò posto, si osserva che, rispetto all’operato dell’ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall’assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l’utilità e gli interessi dell’altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012);

Nel caso di specie, non può ritenersi la correttezza della condotta dell’odierna ricorrente, in ragione dell’accertata violazione degli obblighi di comunicazione all’INPS delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, e deve pertanto escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell’indebito.”.

C App Bologna in tema di assegno mensile di assistenza richiesto da cittadino straniero detenuto non titolare di permesso di soggiorno

Valeria Giroldi segnala sentenza n. 599/25 della Corte d’Appello di Bologna in tema di assegno mensile di assistenza richiesto da cittadino straniero detenuto non titolare di permesso di soggiorno.

La Corte nell’accogliere la prospettazione difensiva dell’Istituto, rigetta l’appello avversario, notando come “….i soggetti non carcerati possono accedere alle prestazioni assistenziali solo qualora in possesso di valido titolo di soggiorno, tale disposizione, in applicazione dell’art 3, 4 e 38 Cost., deve trovare applicazione anche ai detenuti in carcere.

Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 147/2024 merita incondizionata conferma laddove ha statuito: “ Tanto precisato si rileva che dalle informazioni assunte dalla questura di Reggio Emilia il ricorrente non risulta essere mai stato titolare di permesso di soggiorno e, quindi, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.

E’ pacifico, infatti, che la costrizione conseguente ad una condanna alla detenzione ed all’incarcerazione non rappresenti un omologo della legittimità di permanenza nello stato, quanto piuttosto l’espiazione di una pena.

A ritenere il contrario, si consentirebbe a coloro che delinquono di poter vantare proprio la condanna per il reato commesso al fine di fruire di prestazioni assistenziali che, per avventura, non sarebbero erogabili a soggetti che, pur sprovvisti di valido titolo di permanenza, si siano sempre attenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le altre norme imperative nazionali, penali e non.

In altre parole, il crimine verrebbe compensato con una erogazione in denaro che altrimenti il reo non avrebbe potuto conseguire; davvero un esito paradossale e certamente non perseguito e contrario agli intendimenti cui si sono ispirate le pronunce della Consulta.”

Trib Benevento in materia di certificazione di malattia in ipotesi di successione di certificati con riferimento a periodi intermedi e antecedenti la visita ambulatoriale

Renato Vestini segnala la sentenza n. 1184/25 del Tribunale di Benevento in materia di certificazione di malattia e di validità della stessa in ipotesi di successione di certificati con riferimento a periodi intermedi e antecedenti la visita ambulatoriale.

Il Tribunale sottolinea come Il certificato di malattia è, secondo quanto dispone l’art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 26/03/2008, “l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33” (ove è previsto che “a decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo”); e l’attestato di malattia non è altro, in base alla successiva lettera c) della medesima norma, che il medesimo certificato “di cui alla lettera b) senza l’esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all’art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”. Da ciò consegue che il medico curante non può emettere certificati o attestati di malattia retroattivi, potendo solo dichiarare che l’assistito gli riferisce di essere ammalato da un certo giorno, ma non certificare validamente – e cioè con effetti sul rapporto di lavoro – che la malattia ha avuto inizio prima della visita grazie alla quale ne abbia direttamente rilevato l’esistenza (in termini, C. App. Trieste, sent. n. 19/2025 in proc. R.G.N. 121/2024).

La data di decorrenza della malattia coincide dunque con quella di rilascio del certificato, a prescindere dalla dicitura “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal …”, che rappresenta un semplice dato anamnestico, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati direttamente ma riferiti dal solo paziente (cfr. C. App. di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 336/2014 del 5/01/2015).

Va pertanto escluso che i certificati del 2/02 e del 5/02 possano validamente coprire le giornate comprese fra la scadenza del certificato precedente e la successiva visita ambulatoriale in cui è stata accertata la sussistenza della malattia.

Esiste, invero, un’ipotesi in cui è consentito al certificato di malattia di produrre effetti retroattivi sino al giorno precedente all’emissione, ma è quella – che non ricorre nella fattispecie – di visita medica domiciliare richiesta dopo le ore 10.00 del mattino ed effettuata il giorno successivo, come da circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996.

C App Ancona  in materia di compensazione senza limiti tra l’indennità Naspi richiesta in pagamento ai sensi dell’art. 8 D.lgs n. 22/2015 e un controcredito vantato dallo stesso INPS

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza n. 326/25 della Corte d’Appello di Ancona in materia di compensazione senza limiti tra l’indennità Naspi richiesta in pagamento ai sensi dell’art. 8 D.lgs n. 22/2015 e un controcredito vantato dallo stesso INPS.