Giuseppe Basile segnala questa interessante sentenza n. 470/25 della Corte d’Appello di Bologna in tema di massimale contributivo e recupero dei contributi da eccedenza di massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995.
Autore: vestini renato
Trib Avellino in tema di indebito assistenziale a seguito di revisione sanitaria
Renato Vestini segnala la sentenza n. 871/25 del Tribunale di Avellino in tema di recupero di indebito di invalidità civile a seguito di revisione sanitaria.
Trib Bologna in peculiare fattispecie di assenza di domanda di prestazione di riconoscimento dello status di cieco assoluto – Opposizione a decreto ingiuntivo – Accoglimento
Renato Vestini segnala la sentenza n. 1071/25 del Tribunale di Bologna in peculiare fattispecie di assenza di domanda di prestazione di invalidità civile (domanda di riconoscimento dello status di cieco assoluto).
Il Tribunale ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo che era stato chiesto ed ottenuto dalla controparte che lamentava il mancato riconoscimento della prestazione invocata con la decorrenza anteriore.
Il Giudicante ha ritenuto corretto l’operato dell’Istituto statuendo che “Nel caso che occupa, la domanda di riconoscimento dello stato di cieco assoluto è stata presentata solo in data 4 aprile 2023 e, conseguentemente, solo da tale data la prestazione può essere riconosciuta”.
Trib Forlì in fattispecie di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Inps con annullamento di provvedimento di riscatto – Legittimo Affidamento – Insussistenza
Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 227/25 in fattispecie di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Inps con annullamento di provvedimento di riscatto
La vicenda ha riguardato un caso di annullamento da parte dell’Istituto, nell’esercizio del legittimo potere di autotutela, di un provvedimento autorizzativo al riscatto nella Gestione Privata del corso di laurea chiesto ed ottenuto quando l’assicurata aveva già conseguito il ricongiungimento della propria posizione assicurativa nella Gestione Pubblica.
L’Ufficio, che pure aveva concesso l’autorizzazione al riscatto, riesaminata la posizione, aveva adottato in autotutela provvedimento di revoca contro il quale è insorta la ricorrente, invocandone l’annullamento e il ripristino del riscatto.
Nel respingere la domanda il Tribunale ha osservato come “l’istituto, quale pubblica amministrazione, è comunque tenuta nell’adozione dei propri provvedimenti a seguire il cd. principio di legittimità ovvero il rispetto delle norme di legge per cui qualora si avveda dell’avvenuto riconoscimento di situazioni giuridiche in assenza dei presupposti di legge, è tenuta per legge ad annullare in autotutela”.
Ed ha aggiunto, quanto all’invocato legittimo affidamento della ricorrente, che “…la circostanza ostativa all’accoglimento della domanda di riscatto per cui è causa – dapprima accolta e successivamente annullata dall’istituto in autotutela – cioè la pregressa ricongiunzione della gestione privata alla gestione pubblica, era conosciuta dalla ricorrente, avendo ella presentato antecedentemente l’istanza di ricongiunzione ed avendo ricevuto comunicazione da INPS, in data 16.08.2017 e 26.09.2017, di accoglimento di tale istanza. Non ricorre quindi alcun legittimo affidamento nella misura in cui la ricorrente era – o comunque doveva essere, secondo l’ordinaria diligenza – al corrente delle circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza che hanno poi portato, all’esito del legittimo e dovuto esercizio del potere di autotutela dell’istituto previdenziale, all’annullamento del provvedimento di accoglimento”.
Trib Lecce in giudizio di impugnazione di verbale ispettivo – Valutazione da parte del Giudicante delle dichiarazioni rese
Renato Vestini segnala la sentenza n. 2432/25 del Tribunale di Lecce in fattispecie di impugnazione di verbale ispettivo.
La sentenza, che ha accolto la tesi dell’Istituto respingendo la domanda avversaria di annullamento del verbale ispettivo, si fa apprezzare per le peculiari considerazioni svolte dal Giudicante in ordine al criterio di valutazione della prova.
In particolare sul punto l’estensore scrive: “ Occorre procedere quindi nella valutazione della prova ad un giudizio di credibilità.
La credibilità della prova attiene alle caratteristiche proprie del mezzo di prova ed alla concreta possibilità di attingere dallo stesso una attendibile e non viziata rappresentazione del fatto. In particolare, in caso di prova testimoniale, occorre valutare la personalità del teste, la possibilità che abbia percepito il fatto correttamente, il suo comportamento durante la deposizione, il suo interesse nella causa, i suoi rapporti con le parti, etc… Si tratta di una valutazione mediata da massime di esperienza e caratterizzato da una struttura inferenziale, in quanto la credibilità del teste dipende da un giudizio fondato su fatti che il giudice considera rilevanti. Superato detto giudizio, non si può ritenere di per sé formulato contestualmente un giudizio sulla verità del fatto posto ad oggetto della testimonianza, ma soltanto uno circa la possibilità di utilizzare la stessa prova quale strumento per accertare il fatto. Giova a questo punto, scomodare il concetto di verosimiglianza che, proprio della scienza epistemologica, ha acquisito dignità giuridica nel nostro ordinamento grazie alla lezione della dottrina che ha riproposto la nozione tedesca di Wahrscheinlichkeit, sia pure trascurandone la valenza semantica e quindi la capacità di richiamare anche il significato di probabilità. Invero, ciò che attiene alla verità o alla probabilità di una proposizione fattuale, e quindi al suo grado di fondatezza, di credibilità e di attendibilità sulla base degli elementi di prova disponibili in un dato contesto non ha nulla a che vedere con il concetto di verosimiglianza, semmai con le teorie della verità e della probabilità. Viceversa, la nozione di verosimiglianza mira ad individuare quell’aspetto dell’asserzione del fatto per cui è dato affermare che lo stesso corrisponde ad una ipotesi plausibile secondo l’ordine normale delle cose ed in una situazione in cui tale asserzione non sia ancora stata sottoposta a verifica probatoria o dimostrativa. Non è, tuttavia, questa la sede per discutere di siffatte sfumature semantiche ed operare distinzioni sì da allontanarsi dal lessico giuridico siccome collaudatosi nell’esperienza giurisprudenziale.
Tuttavia la semplice inverosimiglianza o scarsa credibilita’ di un fatto, in quanto si discosti dall'”id quod plerumque accidit”, come non puo’ essere ostativa all’ammissione della prova testimoniale, cosi’ non puo’ di per se’ costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l’attendibilita’ del teste. Diviene, pertanto necessario procedere nell’esame del materiale probatorio ed in particolare delle deposizioni rese dalle testi, verificando l’incensurabilità delle stesse sotto altri profili, verificando l’insussistenza di smagliature eventuali.
Che è quanto è dato ripetere nella fattispecie in esame.”
Trib Enna in tema di disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura
Ester Cascio segnala questa interessante sentenza del Tribunale di Enna n, 793/25 in tema di disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura.
C. App Bologna in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione
Marilena Berloco segnala la sentenza n. 347/25 della Corte d’Appello di Bologna in peculiare fattispecie di opposizione a ordinanza-ingiunzione.
C. App Bologna in tema di neutralizzazione periodi contributivi
Giuseppe Basile segnala la sentenza n. 406/25 della Corte d’Appello di Bologna in tema neutralizzazione periodi contributivi.
La Corte bolognese, nell’accogliere l’appello svolto dall’Istituto, evidenzia come “In buona sostanza, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/appellata, il depauperamento del rateo conseguente alle novità normative non è un effetto “distorsivo e irrazionale già oggetto delle pronunce di incostituzionalità” ma il portato di una misura di contingentamento della spesa pubblica che ha modificato in radice il criterio di calcolo del trattamento pensionistico, all’interno di quello che già Corte Costituzionale, 28/11/2012, n. 264 indicava come “un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’art. 81 comma 4 cost.” (concetto ripreso da Corte Costituzionale, 24/11/2022, n.234, laddove menziona nel proprio argomentare “un sistema previdenziale sostenibile”).
Il criterio discretivo di applicazione o meno della c.d. neutralizzazione è infatti quello che concerne la finalità della norma (e dunque appunto il contesto in cui la stessa si cala): solo ove essa fosse funzionale a un beneficio per l’assicurato può farsi luogo a neutralizzazione; non così se essa – come nel caso di specie – si colloca all’interno di un mutato e calmierato sistema liquidativo.”
Trib Bologna in tema di legittimità delle trattenute eseguite da Inps per recupero Indennità Naspi – Rigetto richiesta provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc
Maria Giuseppina Lupoli segnala l’ordinanza di rigetto di richiesta di provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cpc in fattispecie di recupero di indennità Naspi con trattenuta su pensione.
Il Giudicante, delibando già in questa fase cautelare la insussistenza del fumus boni iuris nel caso in esame, accoglie la tesi dell’Istituto che sta trattenendo nei limiti previsti dall’art. 69 L. n. 153/1969, una quota della pensione del ricorrente, e ne respinge le istanze, volte a ottenere la sospensione delle trattenute anche sotto il profilo della ritenuta violazione del disposto dell’art. 545 c.p.c. (impignorabilità di parte della pensione corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di € 1.000 mensili e pignorabilità nei limiti del quinto del residuo).
Nel respingere la domanda il Tribunale richiama giurisprudenza della S.C. secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 cod. civ., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne’ incide su di esso l’art 6 comma 11-quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall’art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153“.
Trib Bologna in tema di rinegoziazione mutuo ipotecario e richiesta di applicazione di un diverso tasso di interesse
Ester Cascio segnala la sentenza n. 2209/25 del Tribunale di Bologna in peculiare fattispecie di rinegoziazione di mutuo ipotecario con richiesta di variazione di tipologia del tasso di interesse per un mutuo in essere.