Vincenzo Stumpo e Renato Vestini segnalano l’Ordinanza della S.C. n. 9557/25 della S.C. in tema di recupero di indebita percezione – ripetizione di indebito Fondo Volo – Integrazione salariale straordinaria e trattamento integrativo Fondo Speciale Trasporto Aereo (FSTA).
La vicenda ha riguardato un pilota beneficiario di un trattamento di integrazione salariale (Cassa Integrazione Straordinaria e Trattamento Integrativo) divenuto indebito per effetto dell’avvenuta assunzione presso nuova Compagnia Aerea.
Il ricorso per cassazione era stato promosso da Inps dopo una doppia pronuncia sfavorevole che aveva accolto la domanda di parte ricorrente di disconoscimento dell’indebito; parte ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, di avere richiesto informazioni ad INPS sul comportamento da tenere in occasione dell’assunzione da parte di nuova compagnia, assunzione ostativa al protrarsi della percezione del trattamento di integrazione salariale.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che la mancanza di una preventiva comunicazione per il periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore non darebbe luogo a decadenza dalle prestazioni di integrazione salariale o alla interruzione della sua percezione, trattandosi di attività neutra, ancorché remunerata, finalizzata al mantenimento della abilitazione al volo, a salvaguardia del brevetto di pilota aereo; invece, con la comunicazione ad INPS del 29/7/10 il dichiarante non soltanto dava atto dell’assunzione presso la nuova compagnia, ma chiedeva altresì la sospensione del trattamento integrativo per l’inizio di attività lavorativa all’estero.
Sul punto la S.C. precisa:
“Ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.l. 86/1988 il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, ed al successivo comma 5 -nel testo vigente ratione temporis (ora in art. 8 L. d.lgs. 148/2015)-: “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.”
La normativa prescrive un adempimento a carico del fruitore della prestazione CIGS, affinché l’istituto erogatore possa verificare la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del rapporto di lavoro presupposto dell’integrazione salariale; conseguenza dell’omessa comunicazione è la decadenza dal beneficio, quale misura a carattere sanzionatorio, in coerenza con la ratio legis “volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS ai fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili” (Cass. sent. 24455/2017).
3. A tal fine, la comunicazione della nuova attività lavorativa, di cui è onerato il beneficiario del trattamento, deve essere preventiva, ossia antecedente alla conclusione del nuovo contratto di lavoro, e quindi non successiva all’insorgenza del nuovo rapporto, sicché “è rimessa alla libera valutazione del lavoratore decidere se dare immediata esecuzione all’attività lavorativa oppure procedere alla comunicazione preventiva si riferisca all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore, in tal caso, soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione, per non incorrere in decadenza. È stato anche precisato che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, come nel caso in cui la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass. 24644/23).
4. Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11, pur richiamate nella impugnata sentenza, hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale a preservare le pregresse licenze di volo. Le predette circolari in funzione interpretativa della norma primaria di cui all’art.8, co.5 d.l. n.86/88, hanno chiarito la possibilità, per il lavoratore che preventivamente comunichi la sua rioccupazione, di cumulare anche parzialmente il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale mantenendo l’iscrizione in liste di mobilità, ma se la comunicazione preventiva è omessa, il lavoratore perde il diritto al trattamento sin dall’inizio della sua concessione; sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le predette circolari.
5. L’accertamento che si sia trattato di attività volta unicamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., come lamenta il controricorrente, poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le menzionate circolari Inps, laddove il giudice di merito non abbia compiuto alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, abbia compiuto tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può, ad esempio, non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia.
6. La dedotta violazione della normativa speciale, ed in particolare della disciplina decadenziale per l’omessa preventiva comunicazione, non può che essere delibata alla luce della dinamica del rapporto lavorativo e della scansione temporale degli eventi, perché da esse discende la sussistenza del diritto all’integrazione salariale per il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato antecedente la comunicazione all’Inps. Nel caso di specie è dunque pacifico che la comunicazione del 29/7/2010 fu resa solo a contratto di lavoro già in corso; neppure potrebbe valere come preventiva comunicazione la missiva inoltrata il 27/4/2010 contenente una richiesta di chiarimento sulla condotta da tenere in vista della attività lavorativa nello stato estero, non trattandosi di una comunicazione di rioccupazione come formalmente richiesto dall’art. 8, vuoi perché si poneva in senso meramente interlocutorio con l’ente vuoi perché non era “preventiva” nel senso innanzi precisato.
7. A fronte dell’interpretazione resa dalla Corte territoriale che ha ritenuto la tempestività della comunicazione del 29/7/2010 in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico-pratico necessario a mantenere il brevetto, l’Inps ha invece escluso che potesse in tal modo essere qualificato il periodo svolto da fine aprile a fine luglio 2010, poiché non risulta che l’attività compiuta in esecuzione del contratto a termine fosse stata prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.
8. La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che, ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass. 33778/23). Nel caso di specie, risulta che il contratto di lavoro a termine dal 27/4/2010 al 27/4/2011 fu stipulato durante il periodo di CIGS, che il lavoratore fu assunto dalla nuova compagnia aerea trasferendosi nella sede operativa estera, che l’attività prevedeva un addestramento finalizzato ad abilitare il comando di vettori della nuova compagnia di traporto aereo e non era volto al solo mantenimento del brevetto precedente, occorrendo conseguire l’abilitazione a pilotare velivoli per tratte non comprese nel pregresso brevetto. Che il contratto a termine del 27/4/2010 avesse, poi, un oggetto più ampio del solo addestramento emerge anche dalle seguenti circostanze: si trattava di un contratto denominato di addestramento e lavoro (“captain pilot training and employment agreement“), conteneva un patto di prova (“probation 3 months”), non contemplava un rinnovo contrattuale al superamento dell’addestramento con esito positivo essendo condizionato lo svolgimento dell’attività alla vidimazione dell’abilitazione per la conduzione dei velivoli B777 ed al raggiungimento degli standard di compagnia; infine, lo stesso controricorrente nel suo atto difensivo rammenta che l’addestramento terminò il 18/8/2010 data in cui poteva svolgere le funzioni di comandante titolare “per le quali era stato assunto”.
9. Si trattava quindi di un unico contratto articolato in più fasi, senza cesure contrattuali o necessità di nuove manifestazioni di volontà, ed era funzionale, al di là del solo mantenimento del brevetto, alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa esorbitante quella di semplice manutenzione del precedente brevetto, ed implicante anche voli esteri; conseguentemente, l’addestramento si collocava all’interno del nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’assunzione era quindi finalizzata ad una prestazione complessiva non finalizzata esclusivamente al mantenimento del brevetto ma implicante l’effettuazione di voli per la compagnia. Si può affermare come già osservato in un caso simile (ord. 33778/23) che “il periodo di prova, in cui si inserì l’addestramento al fine di non perdere il brevetto, era funzionale non alla sola conservazione del brevetto”, non risultando che il periodo di prova riguardasse soltanto questo limitato oggetto, e che l’attività lavorativa non era stata unicamente finalizzata al mantenimento del brevetto, collocandosi il periodo di addestramento all’interno del nuovo rapporto di lavoro; sicché va escluso che possa parlarsi di “periodo neutro” nel senso argomentato dalla impugnata sentenza, non rilevante ai fini decadenziali.
10. In linea con i suesposti principi, la pronuncia gravata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.”