Trib Parma in tema di Assegno Sociale – Sussistenza di accordo per precostituire le condizioni dello stato di bisogno – Rigetto domanda Assegno

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 649/24 del Tribunale di Parma in peculiare fattispecie di domanda di Assegno Sociale preceduta da un accordo tra le parti (ex coniugi)  per precostituire le condizioni dello stato di bisogno.

Il Giudicante non ignora l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui  l’unico requisito per la corresponsione dell’assegno sociale consiste nell’oggettivo stato di bisogno del richiedente in ragione della percezione di redditi in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge e non è invece richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole, sicché la mancata richiesta dell’assegno divorzile all’ex coniuge non esclude il diritto all’erogazione della provvidenza.

Osserva, però, che, sebbene l’assegno spetti anche a chi abbia rinunciato a un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, esso non è invece dovuto a chi simuli artificiosamente situazioni di bisogno con condotte fraudolente volte a profittare della pubblica assistenza.

E’ quanto viene ritenuto essere accaduto nel caso in esame, in cui l’intento delle parti di “sostituire” l’assegno divorzile con l’assegno sociale risulta in modo palese dagli accordi intervenuti tra le parti, prevedendo la clausola della transazione intercorsa  tra le parti che la ricorrente non avrebbe più ricevuto l’assegno mensile di mantenimento dalla “data fissata quale momento in cui avrà diritto a ricevere la pensione sociale”.

Trib. Forlì in tema di obbligo di iscrizione al Polo PALS (ex ENPALS) di animatori turistici

Renato Vestini segnala la sentenza n. 135/25 del Tribunale di Forlì in tema di obbligo di iscrizione al Polo PALS di animatori turistici.

Il Tribunale accoglie la tesi dell’Istituto secondo cui è la norma di legge (l’art. 3 del DLCPS 708/1947 e il successivo DPR 203/93) a prevedere che per tali attività (animatori turistici) vi è l’obbligo di iscrizione all’ex Enpals (dal 2011 confluito in Inps), per cui non si rende necessario appurare se la natura dell’attività svolta sia stata autonoma o subordinata.

C. App Bologna in tema di opposizione ad Intimazione di Pagamento – Decadenza ex art. 24, c. 5 D.L.gvo n. 46/99 per tardiva opposizione (oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell’Avviso) –  Prescrizione maturata prima della notificazione degli Avvisi di Addebito non opposti –  Effetto preclusivo per l’opponente

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 401/25 della Corte d’Appello di Bologna in un giudizio di opposizione ad Intimazione di Pagamento in tema di effetti preclusivi della avvenuta inammissibilità della opposizione ad Avvisi di Addebito, per tardività della stessa (proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell’Avviso di Addebito), sulla rilevabilità della prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli Avvisi di Addebito.

La Corte Felsinea accoglie l’appello spiegato dalla difesa dell’Istituto e, in tema di prescrizione, richiama la tesi sostenuta nel gravame secondo cui:” …. la mancata tempestiva impugnazione degli Avvisi di Addebito sottesi all’intimazione di pagamento opposta nel termine perentorio di cui all’art. 24, co° 5 del D.lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell’INPS [in tal senso si vedano: Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8853, conf. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 02/11/2017), n. 26102 Cassazione civile sez. lav., 12/03/2015, n.4978]. Sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo v. Cass. 22292/19, Cass. 29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 7514/22.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che gli Avvisi di Addebito impugnati dal sig. Aldini Giorgio gli sono stati rispettivamente notificati in data 21/01/19 e 09/06/2021, mentre il ricorso di prime cure è stato depositato solo in data 28/11/2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall’art. 24, 5° co. D. Lgs. 46/99, con conseguente decadenza del contribuente dal far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell’INPS.

La prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) dei crediti azionati dall’INPS, inoltre, non risulta essere maturata nemmeno successivamente, essendo stata successivamente interrotta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, parimenti opposta dal sig. Aldini Giorgio, avvenuta in data 11/10/2022.”.

C. App Bologna in tema di decadenza dalla percezione della Naspi per inizio di attività economica senza comunicazione ad Inps nel termine di 30 giorni in violazione del disposto degli artt.10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015

Maria Maddalena Berloco segnala la sentenza n. 412/25  della Corte d’Appello di Bologna in tema di decadenza dalla percezione della Naspi per inizio di attività economica senza comunicazione ad Inps nel termine di 30 giorni in violazione del disposto degli artt.10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.

La Corte ha accolto l’appello svolto dall’Istituto precisando che: “Sul tema, al fine di delineare la cornice di riferimento, si rileva che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando – cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 6933 del 14/03/2024 -: “che dal tenore testuale dell’art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI;

– che non osta a tale interpretazione la circostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo di comunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001);

che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto””.

C. App Bologna in giudizio di rinvio in tema di decorrenza di pensione di vecchiaia nella Gestione Separata in ipotesi di cumulo di contributi presenti nel FPLD – Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione  – Obbligo di restituzione degli importi incassati al netto (e non al lordo) delle ritenute fiscali – Obbligo di restituzione degli importi pagati a titolo di spese legali direttamente da parte del legale distrattario – Obbligo di restituzione degli interessi legali sulle somme indebitamente riscosse calcolati a decorrere dalla data del pagamento –

Giuseppe Basile e Renato Vestini segnalano la sentenza n. 383/25 della Corte d’Appello di Bologna resa in giudizio di rinvio in tema di decorrenza di pensione di vecchiaia nella Gestione Separata in ipotesi di cumulo di contributi presenti nel FPLD.

La Corte Felsinea accoglie il principio di diritto affermato dalla S.C. e, nel respingere l’appello di controparte, richiama la tesi sostenuta dalla difesa dell’Istituto secondo cui:” la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati, in origine, nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.  Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell’assicurato, della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta..”.

Ne discendono, a cascata gli obblighi restitutori, sanciti in sentenza, relativi sia agli importi incassati a titolo di pensione (da rimborsare da parte del pensionato al netto, e non al lordo, stante il recente insegnamento di Cass. n. 16626/24), sia alle spese legali pagate in esecuzione delle precedenti sentenze, da restituirsi da parte del legale distrattario e non dell’Associazione Professionale di cui fa parte, sia agli interessi legali sulle somme versate indebitamente a titolo di pensione, con decorrenza di tali interessi dalla data di effettivo pagamento (e non dalla data della domanda giudiziale-deposito del ricorso giudiziale).

Trib Bologna in tema di decorrenza dies a quo nel caso di diffida accertativa per ultime 3 mensilità

Ester Cascio segnala le sentenze gemelle nn. 911 e 912/15 rese dal Tribunale di Bologna in tema di decorrenza dies a quo nel caso di diffida accertativa per ultime 3 mensilità.

Il Tribunale, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 1 del D.Lgs.vo n. 80/92 (secondo cui: “ Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.”), precisa che le fattispecie in esame rientrano nella ipotesi sub b) della richiamata disposizione e che “….la diffida accertativa è stata notificata a oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in assenza di altri atti interruttivi, il dies a quo per l’individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data della notifica del precetto al datore di lavoro, quindi le mensilità richieste devono collocarsi nei dodici mesi che precedono tale data.”

In entrambi i casi scrutinati il ricorrente ha richiesto al Fondo il pagamento delle retribuzioni da febbraio ad aprile 2019, ma il precetto e la diffida accertativa sono stati notificati al datore di lavoro nell’agosto 2022, come è stato documentato e non è contestato: quindi le mensilità richieste si collocano al di fuori del periodo coperto dal Fondo.

Trib Lecce in tema di indebito assistenziale per revisione sanitaria

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 1852/25 del Tribunale di Lecce in tema di indebito assistenziale per revisione sanitaria.

Il Tribunale richiama l’insegnamento della locale Corte d’Appello secondo cui la comunicazione dell’esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione.

Ord. Cass. in tema di recupero di ripetizione di indebito Fondo Volo – Integrazione salariale straordinaria e trattamento integrativo Fondo Speciale Trasporto Aereo (FSTA) –

Vincenzo Stumpo e Renato Vestini segnalano l’Ordinanza della S.C. n. 9557/25 della S.C. in tema di recupero di indebita percezione – ripetizione di indebito Fondo Volo – Integrazione salariale straordinaria e trattamento integrativo Fondo Speciale Trasporto Aereo (FSTA).

La vicenda ha riguardato un pilota beneficiario di un trattamento di integrazione salariale (Cassa Integrazione Straordinaria e Trattamento Integrativo) divenuto indebito per effetto dell’avvenuta assunzione presso nuova Compagnia Aerea.

Il ricorso per cassazione era stato promosso da Inps dopo una doppia pronuncia sfavorevole che aveva accolto la domanda di parte ricorrente di disconoscimento dell’indebito; parte ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, di avere richiesto informazioni ad INPS sul comportamento da tenere in occasione dell’assunzione da parte di nuova compagnia, assunzione ostativa al protrarsi della percezione del trattamento di integrazione salariale.

La sentenza impugnata aveva ritenuto che la mancanza di una preventiva comunicazione per il periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore non darebbe luogo a decadenza dalle prestazioni di integrazione salariale o alla interruzione della sua percezione, trattandosi di attività neutra, ancorché remunerata, finalizzata al mantenimento della abilitazione al volo, a salvaguardia del brevetto di pilota aereo; invece, con la comunicazione ad INPS del 29/7/10 il dichiarante non soltanto dava atto dell’assunzione presso la nuova compagnia, ma chiedeva altresì la sospensione del trattamento integrativo per l’inizio di attività lavorativa all’estero.

Sul punto la S.C. precisa:

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.l. 86/1988 il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, ed al successivo comma 5 -nel testo vigente ratione temporis (ora in art. 8 L. d.lgs. 148/2015)-: “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.”

La normativa prescrive un adempimento a carico del fruitore della prestazione CIGS, affinché l’istituto erogatore possa verificare la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del rapporto di lavoro presupposto dell’integrazione salariale; conseguenza dell’omessa comunicazione è la decadenza dal beneficio, quale misura a carattere sanzionatorio, in coerenza con la ratio legis “volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS ai fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili” (Cass. sent. 24455/2017).

3. A tal fine, la comunicazione della nuova attività lavorativa, di cui è onerato il beneficiario del trattamento, deve essere preventiva, ossia antecedente alla conclusione del nuovo contratto di lavoro, e quindi non successiva all’insorgenza del nuovo rapporto, sicché “è rimessa alla libera valutazione del lavoratore decidere se dare immediata esecuzione all’attività lavorativa oppure procedere alla comunicazione preventiva si riferisca all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore, in tal caso, soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione, per non incorrere in decadenza. È stato anche precisato che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, come nel caso in cui la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass. 24644/23).

4. Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11, pur richiamate nella impugnata sentenza, hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale a preservare le pregresse licenze di volo. Le predette circolari in funzione interpretativa della norma primaria di cui all’art.8, co.5 d.l. n.86/88, hanno chiarito la possibilità, per il lavoratore che preventivamente comunichi la sua rioccupazione, di cumulare anche parzialmente il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale mantenendo l’iscrizione in liste di mobilità, ma se la comunicazione preventiva è omessa, il lavoratore perde il diritto al trattamento sin dall’inizio della sua concessione; sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le predette circolari.

5. L’accertamento che si sia trattato di attività volta unicamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., come lamenta il controricorrente, poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le menzionate circolari Inps, laddove il giudice di merito non abbia compiuto alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, abbia compiuto tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può, ad esempio, non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia.

6. La dedotta violazione della normativa speciale, ed in particolare della disciplina decadenziale per l’omessa preventiva comunicazione, non può che essere delibata alla luce della dinamica del rapporto lavorativo e della scansione temporale degli eventi, perché da esse discende la sussistenza del diritto all’integrazione salariale per il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato antecedente la comunicazione all’Inps. Nel caso di specie è dunque pacifico che la comunicazione del 29/7/2010 fu resa solo a contratto di lavoro già in corso; neppure potrebbe valere come preventiva comunicazione la missiva inoltrata il 27/4/2010 contenente una richiesta di chiarimento sulla condotta da tenere in vista della attività lavorativa nello stato estero, non trattandosi di una comunicazione di rioccupazione come formalmente richiesto dall’art. 8, vuoi perché si poneva in senso meramente interlocutorio con l’ente vuoi perché non era “preventiva” nel senso innanzi precisato.

7. A fronte dell’interpretazione resa dalla Corte territoriale che ha ritenuto la tempestività della comunicazione del 29/7/2010 in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico-pratico necessario a mantenere il brevetto, l’Inps ha invece escluso che potesse in tal modo essere qualificato il periodo svolto da fine aprile a fine luglio 2010, poiché non risulta che l’attività compiuta in esecuzione del contratto a termine fosse stata prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.

8. La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che, ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass. 33778/23). Nel caso di specie, risulta che il contratto di lavoro a termine dal 27/4/2010 al 27/4/2011 fu stipulato durante il periodo di CIGS, che il lavoratore fu assunto dalla nuova compagnia aerea trasferendosi nella sede operativa estera, che l’attività prevedeva un addestramento finalizzato ad abilitare il comando di vettori della nuova compagnia di traporto aereo e non era volto al solo mantenimento del brevetto precedente, occorrendo conseguire l’abilitazione a pilotare velivoli per tratte non comprese nel pregresso brevetto. Che il contratto a termine del 27/4/2010 avesse, poi, un oggetto più ampio del solo addestramento emerge anche dalle seguenti circostanze: si trattava di un contratto denominato di addestramento e lavoro (“captain pilot training and employment agreement“), conteneva un patto di prova (“probation 3 months”), non contemplava un rinnovo contrattuale al superamento dell’addestramento con esito positivo essendo condizionato lo svolgimento dell’attività alla vidimazione dell’abilitazione per la conduzione dei velivoli B777 ed al raggiungimento degli standard di compagnia; infine, lo stesso controricorrente nel suo atto difensivo rammenta che l’addestramento terminò il 18/8/2010 data in cui poteva svolgere le funzioni di comandante titolare “per le quali era stato assunto”.

9. Si trattava quindi di un unico contratto articolato in più fasi, senza cesure contrattuali o necessità di nuove manifestazioni di volontà, ed era funzionale, al di là del solo mantenimento del brevetto, alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa esorbitante quella di semplice manutenzione del precedente brevetto, ed implicante anche voli esteri; conseguentemente, l’addestramento si collocava all’interno del nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’assunzione era quindi finalizzata ad una prestazione complessiva non finalizzata esclusivamente al mantenimento del brevetto ma implicante l’effettuazione di voli per la compagnia. Si può affermare come già osservato in un caso simile (ord. 33778/23) che “il periodo di prova, in cui si inserì l’addestramento al fine di non perdere il brevetto, era funzionale non alla sola conservazione del brevetto”, non risultando che il periodo di prova riguardasse soltanto questo limitato oggetto, e che l’attività lavorativa non era stata unicamente finalizzata al mantenimento del brevetto, collocandosi il periodo di addestramento all’interno del nuovo rapporto di lavoro; sicché va escluso che possa parlarsi di “periodo neutro” nel senso argomentato dalla impugnata sentenza, non rilevante ai fini decadenziali.

10. In linea con i suesposti principi, la pronuncia gravata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.”

C. App Bologna in tema di prescrizione di illeciti amministrativi di cui ad opposta ordinanza ingiunzione

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 243/25 della Corte d’Appello di Bologna in tema di prescrizione di illeciti amministrativi di cui ad opposta ordinanza-ingiunzione.

La Corte Felsinea, nel respingere l’appello di controparte, richiama la tesi sostenuta dalla difesa dell’Istituto secondo cui:” L’art 281, espressamente citato dall’art 103 comma 6 bis non offre riferimento alcuno ad ordinanze e/o provvedimento adottati e/o adottandi limitandosi a statuire in ordine al diritto a riscuotere, con la conseguenza che il termine sospeso non è certo quello scaturente da uno o più provvedimenti. Al contrario viene sospeso il termine prescrizionale immanente alla poteste di riscossione delle sanzioni comminate dalla legge in materia di lavoro e legislazione sociale.

In altre parole è proprio il fatto storico scaturigine di responsabilità a fondare il decorso del termine prescrizionale, dipoi interrotto dal citato art 103 comma 6 bis .

La sospensione incide sul decorso di qualsivoglia termine prescrizionale disciplinato dall’art 28 L 88/89 in materia di lavoro e legislazione sociale a prescindere da qualsivoglia provvedimento e/o dalla relativa adozione.”.