Trib Bologna in tema di appalto illecito e somministrazione fraudolenta di manodopera

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 706/25 del Tribunale di Bologna in tema di appalto illecito e di somministrazione fraudolenta di manodopera.

Il Tribunale, nel respingere la domanda di accertamento negativo promossa dalla Società ricorrente avverso il verbale ispettivo accogliendo la prospettazione difensiva dell’Istituto, precisa che:

…… deve rilevarsi che, quanto al divieto di intermediazione di manodopera, l’art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all’assunzione, nel primo, del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore e all’eterodirezione dei lavoratori utilizzati, che ricorre quando l’appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell’appaltatore rimanendo sull’interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.

Dunque, perché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ex art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 è necessario verificare – soprattutto nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera cosiddetti “labour intensive” – che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, il cosiddetto intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (da ultimo Cass. civ, sez. lav., n. 12551/20 e Cass. civ., sez. lav., n. 13182/22).”

Trib Bologna in tema di errore commesso dal Patronato/Assicurato all’atto della domanda di pensione –  Insussistenza di un obbligo per l’Inps di verificare una diversa volontà dell’assicurato circa il titolo del trattamento pensionistico richiesto

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 823/25 del Tribunale di Bologna di errore commesso dal Patronato/Assicurato all’atto della domanda di pensione e rilevata insussistenza di un obbligo per l’Inps di verificare una diversa volontà dell’assicurato circa il titolo del trattamento pensionistico richiesto.

Il Tribunale, nel respingere la domanda di parte ricorrente, precisa che:

…… Ed invero, a fronte della domanda amministrativa di pensione anticipata di anzianità presentata dal ricorrente in data 14.10.2021, l’INPS non era tenuto ad effettuare indagini in ordine ad eventuali volontà non dichiarate dall’assicurato; l’ente previdenziale, infatti, a fronte della domanda amministrativa presentata dall’assicurato, non può che pronunciarsi con esclusivo riguardo alla prestazione espressamente richiesta; d’altra parte, la diversa prestazione pensionistica (nel caso di specie la pensione “quota 100”) non avrebbe potuto essere liquidata per assenza di domanda amministrativa che è stata poi successivamente presentata, solo in data 27.04.2022.

Nel caso di specie l’ordinamento non attribuisce rilievo alcuno all’asserito errore commesso dall’assicurato nell’inoltro della domanda amministrativa di pensione: tale errore, infatti, è stato assorbito dalla successiva domanda di pensione “quota 100”, presentata in data 27.4.2022, e accolta con la decorrenza prevista dalla legge.

D’altro canto, la pensione quota 100 rientra tra le prestazioni previste dal legislatore come “facoltà” dell’assicurato; più precisamente, trattandosi di prestazioni soggette a limitazione (nella specie incumulabilità con redditi derivanti da altre attività lavorative) è rimessa alla “facoltà” dell’interessato chiederne l’accesso; non trattandosi, quindi, di una prestazione “obbligatoria”, dovuta al raggiungimento dei requisiti (per es. pensione di anzianità ordinaria), l’interessato può scegliere di non avvalersi di tale prestazione e/o il momento in cui usufruirne; in conclusione, solo la presentazione della domanda amministrativa esprime la volontà del richiedente di accedere al trattamento in quel momento e non può essere diversamente intesa; differentemente opinando, verrebbero riconosciute prestazioni a carico della collettività con decorrenza diverse da quelle indicate nella domanda amministrativa.”

Trib Forlì in tema di definitività dell’accertamento tributario non impugnato e di irrilevanza del giudicato penale.

Renato Vestini segnala la sentenza n. 153/25 del Tribunale di Forlì in tema di definitività dell’accertamento tributario non impugnato e di irrilevanza del giudicato penale.

La controversia ha avuto ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’Istituto per il recupero di un indebito pensionistico determinatosi per la contrazione del montante contributivo rilevante ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico provocata dalla quantificazione di un maggior reddito da parte di AGENZIA ENTRATE con accertamenti divenuti definitivi per omessa impugnazione in sede tributaria.

Parte ricorrente, nell’opporre il decreto ingiuntivo, deduceva di essere stata mandata assolta nel procedimento penale che era conseguito all’accertamento fiscale con pronuncia divenuta definitiva.

Nell’accogliere la prospettazione difensiva dell’Istituto il Tribunale ha precisato: “La definizione della questione oggetto della presente controversia deve prendere le mosse dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in materia così come chiaramente enunciati da Cass. n. 24774/2019: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell’accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva”.

Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la ricorrente non ha proposto opposizione agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate con i quali alla ricorrente è stata contestata la percezione di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.

La mancata opposizione determina quindi la definitività degli accertamenti fiscali ivi contenuti che spiegano riflessi anche ai fini della sussistenza e quantificazione dell’obbligazione contributiva, laddove la difesa della ricorrente non ha formulato contestazione specifica – e quindi valida – in ordine ai fatti che hanno portato alla loro emissione, essendosi limitata ad invocare l’onere della prova asseritamente incombente in capo all’istituto e richiamando le risultanze delle sentenze di assoluzione emesse nei confronti della ricorrente dal Tribunale di Forlì (sentenze n. 531/2020 e n. 552/2021).

In tale contesto, a nulla rileva che in sede penale vi sia stata pronuncia di assoluzione della ricorrente. Premesso che le pronunce depositate dalla ricorrente evidenziano che vi è stata assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p. – quindi inidonea a fare stato nel processo civile in quanto fondata sull’insufficienza di prova e non sul positivo accertamento della insussistenza dei fatti – occorre evidenziare che, in ogni caso, le contestazioni mosse alla ricorrente in tale sede vertono sull’omesso versamento di imposte e quindi involgono la violazione degli obblighi fiscali e non quelli contributivi.”

C.Cass. in tema di obbligo di iscrizione al Polo PALS per gli addetti ad impianti sportivi

Renato Vestini segnala la pronuncia n. 9516/25 della S. Corte di Cassazione in tema di obbligo di iscrizione al Polo PALS per gli addetti ad impianti sportivi

La Corte ribadisce il proprio insegnamento secondo cui ai sensi dell’art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per come integrato dall’art. un., l. n. 2388/1952, debbono obbligatoriamente essere iscritti all’ENPALS gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo (Cass. n. 4408 del 1982).

C. Appello Bologna in peculiare fattispecie di rigetto indennità Naspi

Roberta Lezzi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 189/25 in peculiare fattispecie di rigetto indennità Naspi.

Il caso era relativo a soggetto richiedente la Naspi che aveva riportato condanna in via definitiva, tra gli altri, per il delitto di associazione di tipo mafioso, p.p. dall’art. 416 bis c.p., pena interamente scontata, e risultava essere stato condannato per reato ostativo (art. 416 bis c.p.), con sentenza del GIP di Napoli del 9.7.2021, ma la sentenza non era ancora divenuta definitiva.

La prestazione, inizialmente accordata dall’Istituto, era stata poi revocata con blocco dell’erogazione su segnalazione del Ministero della Giustizia, in applicazione della disciplina di cui all’art.2 comma 61 L.92/2012.

Il Tribunale aveva accolto la domanda sul presupposto  che al momento della proposizione della domanda Naspi – come pure al momento della decisione – il ricorrente,  pur essendo detenuto, non aveva riportato condanna definitiva per un reato ostativo; mentre la precedente condanna – questa sì, definitiva – per un reato ostativo era stata interamente scontata.

La Corte ha accolto l’appello interposto dall’Istituto richiamando la pronuncia della C. Costituzionale n. 137/21 secondo cui “…. la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura – ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo – può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. Lo “statuto d’indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all’assistenza.

È pur vero che i condannati per i reati di cui all’art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.

Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.

Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell’art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.

Tener conto di tale diversità di situazioni, anzi, risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell’intervento legislativo, che ha stabilito l’incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l’essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi. È ben possibile, infatti, che per tali reati il legislatore abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena, senza quindi prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate all’età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.

Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l’ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.”

C. Appello Bologna in fattispecie di preteso risarcimento danni per asserite errate comunicazioni da parte di Inps

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 205/25 della Corte d’Appello di Bologna in particolare fattispecie di preteso risarcimento danni per asserite errate comunicazioni da parte di Inps.

La Corte Bolognese, nel respingere la domanda di parte appellante accogliendo la tesi dell’Istituto, sottolinea come gli eventuali danni sofferti del pensionato/pensionando a cagione dell’erronea proiezione quantificativa del trattamento pensionistico operata dal patronato, derivino, in realtà, da  utilizzo di eventuale software di simulazione messo a disposizione dei Patronati, i quali  possono fruirne autonomamente senza alcun controllo da parte dell’Istituto.

Precisa la Corte: “Al riguardo, appare d’uopo precisare che Carpe PC altro non è se non un programma software di simulazione messo a disposizione dei Patronati, i quali possono inserire autonomamente alcuni dati e, senza alcun controllo da parte dell’Istituto, offrire ai propri assistiti simulazione dell’importo di pensione. INPS non ha alcuna contezza né alcun controllo sugli utilizzi di tale programma da parte del patronato, che gode dell’uso esclusivo dello stesso, così come non ha controllo né contezza sull’identità di chi lo utilizzi, su quali dati inserisca, rispetto a quali soggetti, quali calcoli richieda e così via In altre parole, l’utilizzo del programma è libero, del tutto avulso da supervisione del fornitore, al pari dei software commercializzati o forniti da Microsoft o altri network. È pacifico che, qualora l’utilizzo dei citati software da parte di acquirente, concessionario o comunque utente cagioni errori o altri fenomeni forieri di danni a terzi, la relativa responsabilità non possa essere imputata al creatore e cedente del programma, qualora quest’ultimo non si sia riservato alcun controllo sullo stesso, come nella fattispecie odierna, ove INPS nessun controllo si è assicurato sull’uso del software da parte dei patronati loro addetti o altri.”

C. Appello Bologna in materia di indebito pensionistico cd. “Quota 100”

Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 191/25 in materia di indebito pensionistico cd. “Quota 100”.

La Corte Felsinea, richiamati i precedenti della C. Costituzionale n. 234/22 e della C. Cassazione n. 30994/24, supera la tesi di parte appellante secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all’intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità. La restituzione delle somme non costituisce, infatti, una sanzione, ma è la mera conseguenza dell’incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un’espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall’appellante.

Trib Forlì in tema di decadenza semestrale dalla proposizione del ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc

Renato Vestini segnala la sentenza n. 136/25 del Tribunale di Forlì in tema di decadenza semestrale dalla proposizione del ricorso per ATP.

Il Tribunale, accogliendo l’eccezione formulata dall’Istituto, osserva come l’art. 42 comma 3 d.l. 269/2003 prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.

A tenore della norma, dunque, la domanda giudiziale, atta ad ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale negata in sede amministrativa deve essere proposta nel termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione al richiedente del provvedimento amministrativo.

Il termine semestrale di cui al citato art. 42 d.l. n. 269/2003 è termine entro cui impugnare tanto i provvedimenti amministrativi di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, quanto quelli di rigetto per questioni relative alla mancanza dei requisiti socio-economici.

Trib Bologna in tema di tassazione di cd. pensione “bulgara”

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 656/25 in fattispecie relativa a domanda di esenzione della pensione dall’imposizione fiscale italiana e per l’assoggettamento alla legislazione fiscale della Bulgaria

Il Giudicante, nel respingere la domanda di parte ricorrente, richiama l’insegnamento di Cass. n. 21697/23.

La Corte ha così argomentato: “In proposito, l’art. 1 della Convenzione fissa l’ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle “persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti”, poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come “qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.

Il concetto di “residenza” ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara”.

La Corte di Cassazione ha altresì osservato, per completezza, “che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che afferma: “(d)all’esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l’Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall’Inps, che con proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano”.