Care/i Colleghe/i,
facendo seguito alle pregresse comunicazioni relative al tavolo di confronto sui livelli differenziati di professionalità, vi aggiorniamo sui successivi sviluppi.
Prima della riunione fissata per il confronto, l’amministrazione ha trasmesso la bozza di proposta che vi inviamo in allegato.
Nel corso dell’incontro abbiamo, innanzi tutto, ricordato come il tema dei livelli differenziati di professionalità sia complesso e divisivo, in quanto comporta una differenziazione nel trattamento economico tra professionisti che svolgono le medesime funzioni. D’altra parte, negli anni in sede ARAN si è tentato di risolvere il problema, giungendo fino ad oggi – non ad eliminare la differenziazione, ma – a lenire gli effetti pregiudizievoli dei diversi livelli differenziati di professionalità, prima riducendo da tre a due i livelli e poi ridimensionando il delta retributivo tra primo e secondo livello; nonostante, poi, da ultimo anche la costituzione di una specifica commissione paritetica ARAN-OO.SS., il tema e il connesso problema sono rimasti irrisolti.
Ricordato a grandissime linee quanto sopra, abbiamo preso atto della volontà dell’amministrazione di porre mano ai criteri, modificando la determinazione 114 del 2019 che ha avuto l’unico merito di far riprendere – a seguito di numerose e insistenti istanze (anche di accesso agli atti) dell’Associazione – il percorso dell’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità.
Su di un tema così importante l’Associazione Nazionale Avvocati INPS, prima di leggere la bozza inviata dall’amministrazione, ha elencato le priorità e le richieste, già comunicatevi lo scorso 22 luglio.
Essendo stata avanzata al tavolo di confronto una proposta da parte dell’amministrazione, nel corso del nostro intervento abbiamo sottolineato i punti assai critici della proposta e ribadito la necessità di un’assai maggiore valorizzazione dell’anzianità di servizio. Precisamente:
a) Una prima novità proposta dall’amministrazione ha ad oggetto il punteggio attribuito alla valutazione del professionista.
Sul punto, la determinazione 114 prevede max 24 punti, mentre la proposta odierna prevede max 29 punti; si amplia, poi, il periodo di osservazione, che da 6 passa a 10 anni.
Ebbene, abbiamo evidenziato come detta proposta – non solo non aiuta in concreto a differenziare il punteggio per i legali ma, soprattutto – finisce con l’aumentare il punteggio per la valutazione, togliendo punti che, invece, potrebbero essere attributi all’anzianità di servizio.
b) Discorso parzialmente analogo abbiamo fatto per l’attribuzione di un punteggio differenziato a seconda degli anni di anzianità di iscrizione all’albo dei cassazionisti, con la proposta dell’amministrazione che prevede – in luogo dell’attribuzione di un punteggio pari a 6 punti – punti 2 (fino a 5 anni), 4 (fino a 10 anni), 6 (oltre 10 anni). Anche in questo caso, considerando che la quasi totalità degli Avvocati potenzialmente interessati hanno una anzianità di iscrizione all’albo dei Cassazionisti superiore ai 10 anni, la stessa modifica non privilegia in concreto gli Avvocati che sono cassazionisti da più anni e, dunque, in concreto, non valorizza l’anzianità.
c) Riguardo, poi, alla esperienza professionale abbiamo rilevato come – se si intende riconoscere un punteggio agli incarichi di coordinamento – se è vero che la proposta riduce da max 62 punti a max 57 punti il punteggio attribuibile, è altrettanto vero che si amplia significativamente il periodo di osservazione, che dagli ultimi sei anni passa agli ultimi dieci anni; inoltre, abbiamo chiesto di comprendere le ragioni sottese alla scelta proprio degli ultimi 10 anni. Ancora – e sempre con riferimento ai coordinamenti – abbiamo evidenziato come sfugga la logica che ha ispirato la proposta nella parte in cui attribuisce percentuali di riduzione del punteggio per i coordinamenti provvisori rispetto al coordinamento definitivo assai diverse a seconda della tipologia di coordinamento (per il coordinamento provvisorio provinciale è previsto un punteggio inferiore del 50% del corrispondente definitivo; per il coordinamento distrettuale è previsto un punteggio inferiore del 30% rispetto al corrispondente definitivo; per il coordinamento distrettuale regionale e metropolitano un punteggio inferiore del 12% rispetto al corrispondente definitivo; per il coordinamento centrale un punteggio inferiore del 20% rispetto al corrispondente definitivo): sul punto abbiamo osservato che senz’altro è necessaria la previsione di un abbattimento del punteggio per gli incarichi provvisori e che tale abbattimento deve essere massimo ed eguale per tutti gli incarichi di coordinamento.
d) Riguardo , infine, all’anzianità di servizio, abbiamo osservato come mentre la determina 114 prevede 40 punti (max – 1,50 per anno) la proposta prevede una riduzione a 35 punti max (1,20 per anno); la diminuzione del valore annuo dell’anzianità effettiva (1.2 in luogo di 1.5) assieme alla diminuzione del relativo punteggio massimo (35 in luogo di 40) non va nella direzione auspicata ossia dell’effettivo incremento del peso dell’anzianità rispetto alle altre componenti della complessiva valutazione, bensì nel verso opposto giacché a parità di anni il peso della mera anzianità nella qualifica è diminuito.
Sul piano più generale, inoltre, abbiamo rilevato che la bozza nulla dice sulla obbligatorietà della cadenza annuale con la quale deve essere bandita la procedura e che nulla dice, ancora, sulla necessità di superare lo iato tra data di quantificazione dei posti disponibili e data di attribuzione del livello differenziato, proponendo a tale ultimo riguardo la previsione della quantificazione dei posti disponibili alla data di pubblicazione del bando al fine di poter comprendere anche le posizioni che si vanno a liberare in corso d’anno a causa dei pensionamenti.
La delegazione di parte datoriale, nel prendere atto di tutto quanto sopra, ha rinviato per aggiornamenti al mese di settembre.
Un cordiale saluto
La Segreteria
In allegato: Bozza II liv differenziato Legale